- Vizio di mente: la non punibilità
- L'infermità ai fini dell'esclusione dell'imputabilità
- Vizio di mente totale e parziale
- Gli stati emotivi o passionali
Vizio di mente: la non punibilità
L’art. 88 c.p. stabilisce che “non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d’intendere e volere".
Il successivo articolo 89 prevede poi “chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere e volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita".
L'infermità ai fini dell'esclusione dell'imputabilità
Non basta accertare l’esistenza di una malattia mentale per escludere l’imputabilità: occorre appurare in concreto caso per caso, se, e in quale misura, tale malattia abbia effettivamente compromesso la capacità del soggetto di intendere e volere.
Per infermità deve intendersi un concetto molto più ampio rispetto a quello di malattia giungendo a comprendere anche i disturbi psichici di carattere non strettamente patologico.
Rientra tra le infermità anche la malattia fisica (anche quelle a carattere transitorio) da cui derivi un vizio di mente.
Vizio di mente totale e parziale
Il vizio di mente può essere:
- totale (art. 88 c.p.), se al momento della commissione del fatto, l’infermità era tale da escludere del tutto la capacità di intendere e volere;
- parziale (art. 89 c.p.), se la capacità di intendere e volere non è esclusa ma solo diminuita in presenza di un vizio di mente.
La pena è esclusa se l’infermità è totale mentre viene diminuita in caso di infermità parziale.
Gli stati emotivi o passionali
L’art. 90 c.p. stabilisce che “gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l’imputabilità".
La rilevanza scusante degli stati emotivi o passionali è comunque ammessa in presenza di due condizioni essenziali:
- lo stato di coinvolgimento emozionale si manifesti in una personalità già debole;
- lo stato emotivo o passionale assuma, per particolari caratteristiche, significato e valore di infermità, sia pure a carattere transitorio.