Accordi tra genitori e mediazione familiare
Gli accordi tra genitori
E' nello spirito della "nuova" normativa responsabilizzare le figure genitoriali concedendo alle stesse maggiori spazi di autodeterminazione; è così che il giudice, ex art. 155 codice civile, deve "prendere atto" degli accordi eventualmente intercorrenti tra i genitori, semprechè gli stessi non vadano contro l'interesse primario dei minori. Il termine prendere atto è sicuramente più incisivo rispetto a ciò che prevedeva la precedente normativa, la quale enunciava che il giudice doveva "tener conto" dei patti tra genitori. Di qui il ruolo primario di tali accordi, idonei in astratto a regolare qualsiasi aspetto delle relazioni post coniugali, sia dal punto di vista patrimoniale che affettivo, entro i limiti generali posti dall'ordinamento.
Effettuato un controllo preventivo di compatibilità tra gli interessi dei minori e accordi prospettati, il giudice può quindi procedere ad una sorta di ratifica degli stessi, lasciando che siano i genitori a trovare l'equilibrio relazionale nei confronti dei figli. Resta tuttavia esclusa la possibilità che i genitori, mediante accordo, possano escludere l'attuazione dell'affidamento condiviso ove questo sia ammissibile.
L'ascolto del minore
L'art. 155 sexies, introdotto dalla legge 54/2006, contiene un vero e proprio diritto per il minore quando enuncia che "prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento". In precedenza il minore era sentito solo in caso di necessità. Nel caso in cui il giudice non disponga l'audizione del minore si integrerà, dal punto di vista processuale, una vera e propria lesione del contraddittorio e conseguente violazione delle regole del giusto processo costituzionalmente previsto. Il minore in questo modo è messo nelle condizioni di esprimere i propri bisogni, essendo appunto l'intero nuovo procedimento di affidamento incentrato sull'obiettivo primario del mantenimento della sua integrità psicofisica. Per quanto concerne le modalità dell'audizione, essa deve avvenire in modo da permettere al minore di esprimersi il più liberamente possibile, senza condizionamenti esterni; dalla sua audizione può derivare la scelta stessa del giudice nel disporre l'affidamento condiviso o esclusivo (a patto che, oltre al mero orientamento del minore nella scelta di uno dei genitori, si accompagnino elementi oggettivi a sostegno della scelta del giudice, la quale deve pur sempre essere adeguatamente motivata non potendosi basare solamente su tale momento di ascolto).
La mediazione familiare
L'intervento di un terzo neutrale spesso favorisce una composizione pacifica degli interessi in discussione, aiutando le parti a raggiungere adeguato compromesso. Come nel campo civile e commerciale, anche - e a maggior ragione - l'ambito familiare prevede alcune figure professionali che detengono un ruolo determinante nella risoluzione delle controversie tra genitori, salvaguardando gli interessi dei figli. Si tratta di quelle stesse ADR - Alternative Dispute Resolution, di origine anglosassone - che operano ora più che mai che il legislatore storico è alla continua ricerca di metodi per deflazionare il contenzioso. Il procedimento previsto prima dal d. lgs. 104/2010, modificato dalla recente legge 98/2013 (la quale, a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale, ha ristabilito l'obbligatorietà di esperire previo tentativo di conciliazione per determinate materie) è il medesimo anche in campo familiare. Ha una durata massima di tre mesi, le parti devono essere assistite da un avvocato e, nel caso in cui il primo incontro di mediazione abbia esito positivo, le parti potranno essere chiamate nuovamente innanzi al mediatore, il quale, raggiunto l'accordo, redigerà un verbale di conciliazione con valenza contrattuale tra le parti. Tale accordo potrà contenere sia un assetto concorde degli aspetti patrimoniali dei coniugi, sia tutte le cautele da adottarsi al fine di preservare l'interesse supremo della prole. Al mediatore familiare spetta dunque un doppio compito: trattare, in vista di una possibile composizione pacifica, controversie di natura sia economica che relazionale.
Il sostegno dei mediatori familiari è molto importante soprattutto nei casi di affidamento condiviso: il benessere dei figli potrà essere preservato solo laddove gli adulti mettano da parte personali incomprensioni e si affidino alla guida di un professionista, in grado di apportare all'interno del nucleo familiare la propria scienza con un punto di vista esterno e neutrale.