Affidamento dei figli: nozioni generali
L'affidamento dei figli dopo la riforma del 2006. Aspetti centrali della nuova normativa e novità
- Le novità della riforma del 2006
- Il principio di bigenitorialità
- Le società di mediazione familiare
- La residenza del figlio
Le novità della riforma del 2006
Uno dei temi particolarmente in discussione negli ultimi anni è quello relativo all'affidamento dei figli in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza more uxorio dei genitori.
La vivacità del dibattito è dovuta non solo alla triste evidenza dell'aumento dei casi di rottura dell'unità familiare, ma anche dall'entrata in vigore, peraltro con efficacia retroattiva, della legge 8 febbraio 2006 n. 54. Quest'ultima, come vedremo, persegue come scopo principale la responsabilizzazione dei genitori in merito ai propri doveri verso la prole, scongiurando il rischio di confondere il fallimento del progetto di coppia con gli obblighi come padre o come madre, che persistono anche dopo una separazione o un divorzio.
Il principio di bigenitorialità
Aspetto centrale di tale normativa è infatti il c.d. principio di "bigenitorialità", il quale trova sicuramente massima espressione nella regola, posta dalla riforma, dell'affidamento condiviso dei figli. Se prima era normale che i figli seguissero uno dei genitori (molto spesso era praticato l'affidamento esclusivo) ora la responsabilità per il mantenimento, l'istruzione e la conservazione del loro benessere psicofisico resta a carico di entrambi. A partire dal , grazie alla legge, è stata soppressa qualsiasi differenza di qualificazione giuridica tra figli naturali e figli legittimi, equiparando le due figure sotto la comune denominazione di "figli", senza ulteriori distinzioni, nemmeno formali.
Le società di mediazione familiare
Inoltre, ruolo primario è stato concesso anche alle società di mediazione familiare, veri e propri centri di mediazione composti da professionisti in grado di aiutare i genitori nel processo di separazione, guidando gli stessi nella stipulazione di accordi pacifici che investono sia la sfera degli interessi relazionali che di quelli patrimoniali della famiglia.
La residenza del figlio
Recente giurisprudenza si è poi pronunciata circa la possibilità della doppia residenza a favore del figlio: se l'affidamento è condiviso, infatti, uno dei due genitori non deve rimanere penalizzato dal fatto di acquisire un domicilio diverso rispetto all'effettiva ubicazione della casa familiare. Tale possibilità ha trovato accoglimento solo a livello giudiziale, mentre è ancora al vaglio un disegno di legge in questo senso.