Aspetti patrimoniali nell'affidamento dei figli
Gli aspetti patrimoniali nell'affidamento dei figli, la rappresentanza del minore, il mantenimento, l'assegnazione della casa familiare
- L'amministrazione del patrimonio del figlio
- La rappresentanza del minore
- L'assegno di mantenimento
- Assegnazione della casa familiare
L'amministrazione del patrimonio del figlio
La nuova regola dell'esercizio congiunto della potestà genitoriale ha riflessi fondamentali anche sotto il profilo dell'estrinsecazione del dovere di contribuire al mantenimento della prole e della gestione del patrimonio della stessa.
Sotto quest'ultimo aspetto, si deve evidenziare, da un lato, che, proprio così come avviene in costanza di matrimonio e di convivenza, l'amministrazione del patrimonio del figlio minorenne deve essere condotta non più dal genitore affidatario, bensì congiuntamente dai genitori, fermo restando la necessità della preventiva autorizzazione del giudice tutelare per gli affari di straordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 320 codice civile ("i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'art. 316").
La rappresentanza del minore
Le regole relative alla rappresentanza del minore in atti giuridici ricalcano armonicamente quelle appena viste: la rappresentanza, infatti, è congiunta, anche se per gli atti di ordinaria amministrazione restano salvi gli autonomi poteri di ciascun coniuge. E' bene precisare che quanto detto in tema di esercizio della potestà e di rappresentanza è attualmente applicabile anche per i casi di affidamento esclusivo. Per quanto riguarda la contribuzione di entrambi i genitori alle spese per la prole, anche in questo caso il nuovo art. 155 codice civile privilegia la stipula da parte dei genitori di accordi scritti che disciplinino tale aspetto; in mancanza, vale la regola della proporzionalità del contributo rispetto al reddito personale di ciascuno di essi. Solo ove necessario, il giudice impone la corresponsione di un assegno periodico al fine di riequilibrare l'onere contributivo alle reali possibilità economiche delle parti.
L'assegno di mantenimento
Ulteriore novità della riforma del 2006 è rappresentata dall'elencazione dei criteri cui deve attenersi l'organo giudicante nella determinazione dell'assegno, anche se pare preferibile parlare di "clausole generali" data la loro, forse eccessiva, genericità. Questi sono:
le attuali esigenze del figlio;
il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
i tempi di permanenza presso ciascun genitore (per evitare l'ingiustificato arricchimento da parte del genitore che, pur essendo meno abbiente, accolga il figlio nella sua casa, accollandosi tutte le spese che ne derivano, per un tempo assai minore rispetto all'altro coniuge);
le risorse economiche di entrambi i genitori (che, su disposizione del giudice, possono essere oggetto di accertamento della polizia tributaria, qualora "le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate" (art 155 c.c. novellato);
la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (criterio, quest'ultimo, che finalmente assegna il giusto valore alle mansioni delle casalinghe). L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Assegnazione della casa familiare
Anche i principi in tema di assegnazione della casa familiare hanno subito delle modifiche, al fine di contemperare, da un lato, il primario interesse dei figli a mantenere il proprio habitat, e, dall'altro lato, la tutela dei diritti reali immobiliari. Per quanto riguarda il diritto della prole a rimanere nell'ambiente cui erano abituati, è da sottolineare che in gioco non è solo la permanenza nelle "mura domestiche" ma, spesso, anche la possibilità di continuare a frequentare senza disagi la stessa scuola, la stessa comitiva di amici e usufruire di tutti i servizi che il quartiere dove abitava era solito offrire.
Ebbene, prima della novella del 2006, l'assegnazione della casa familiare era strettamente legata alla scelta, da parte del giudice, del coniuge cui affidare i figli, senza tenere in considerazione l'esistenza di eventuali diritti reali da parte di una sola delle parti. Così capitava frequentemente che il padre, dopo essere stato di fatto pressoché estromesso dalla vita del figlio, era costretto anche ad abbandonare l'appartamento di sua proprietà, dovendo tollerare perfino che un eventuale nuovo compagno dell'ex-coniuge usufruisse dei suoi beni (letto nuziale compreso). Il nuovo disposto tenta di evitare il protrarsi di tali situazioni, pur senza dimenticare che il principio cardine dell'intero diritto di famiglia è la tutela dell'interesse di eventuali figli.
Il neointrodotto art. 155-quater, difatti, da una parte, dispone che "il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli", mentre, dall'altra parte, precisa che "dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà". Ciò significa, in pratica, che la casa familiare verrà normalmente assegnata al coniuge con cui, sulla base degli accordi tra le parti e sentito il figlio (ovvero, in caso di impossibilità di raggiungere accordi, su decisione del giudice) la prole trascorrerà la maggior parte del tempo.
Al fine di riconoscere che dall'assegnazione della casa familiare si ha un beneficio economico per il coniuge che, magari, non ne era proprietario (o ne possedeva solo una quota percentuale), si prevede, quindi, che tale circostanza sia oggetto di specifica valutazione al momento della determinazione dell'eventuale assegno a favore, il quale andrà corrispondentemente ridotto (ovvero escluso). Deve essere tenuto in debita considerazione, tuttavia, che le spese di gestione della casa, ivi comprese quelle condominiali, restano a totale carico del coniuge che ne gode.
Revoca del provvedimento
Fin qui, sia la dottrina che la giurisprudenza hanno apprezzato queste forme di tutela di eventuali diritti reali di uno dei coniugi. Critiche sono state avanzate da più parti, invece, in merito a due delle cause che giustificano la revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare. Questo tipo di provvedimento può essere ordinato, invero, non solo qualora "l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare", ma anche nelle ipotesi in cui si accerti che egli vi conviva more uxorio con un/a nuovo/a compagno/a oppure contragga nuovo matrimonio. E' da notare che, in questi casi, il diritto del figlio è sacrificato sulla base di scelte che non dipendono assolutamente dalla sua volontà e che, anzi, hanno magari aggravato il senso di frustrazione cui è sottoposto. Il legislatore introduce, infine, un ulteriore motivo che legittima ciascun coniuge a chiedere la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici: il cambio di residenza o di domicilio da parte dell'altro coniuge, qualora sia idoneo a interferire con le modalità dell'affidamento, ad esempio perché la nuova residenza o domicilio si trovi in città (o anche solo quartiere di una metropoli) distante dall'abitazione dell'altro genitore.