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Bigenitorialità

Guida alla bigenitorialità. L'esercizio della responsabilità genitoriale e il diritto dei figli a conservare un rapporto equilibrato con entrambi i genitori 

L'affidamento dei figli

Bigenitorialità e responsabilità dei genitori

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Conservare e far conservare un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. Questo è il contenuto del principio, formulato a livello dottrinale, della bigenitorialità. Ciò per non penalizzare il genitore che lascia la casa coniugale, non basandosi il reale status di genitore (con i diritti e gli obblighi che ne derivano) al solo elemento del tempo che il figlio trascorre con lo stesso. Si tratta di una vera e propria innovazione della legge 54/2006 che richiama entrambi i genitori ai propri doveri verso la prole, collegandosi direttamente all'art. 30 della Costituzione.

Viene così definito di bigenitorialità il nuovo principio espresso nella riforma, principio che negli ultimi anni ha spinto i giudici ad adottare decisioni sempre più orientate ad un richiamo congiunto alla responsabilità da parte di entrambi i genitori. 

Al principio di bigenitorialità è strettamente collegato l'esercizio congiunto della potestà da parte di entrambi i genitori.

Esercizio della potestà genitoriale

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Poichè, per legge, il minore rimane incapace di agire sino al compimento del diciottesimo anno di età, la legge stessa consente ai genitori di rispondere in nome dei figli sino all'avveramento di tale condizione. 

Dal punto di vista giuridico tale potere è definito potestà genitoriale (regolato dall'art. 316 codice civile) e comporta una serie di diritti ma soprattutto di obblighi a carico dei genitori. I genitori, sino alla maggiore età, sono così individuati come i rappresentanti legali del figlio minorenne. 

La riforma

Sino al 1975 la potestà era esercitata in via esclusiva dal padre; il passaggio dall'usuale affidamento esclusivo a quello condiviso ha inevitabili risvolti anche sull'esercizio della potestà che oggi inequivocabilmente spetta ad entrambi i genitori, come recita il novellato art. 155 del codice civile e in armonia con il dettato costituzionale, con le principali convenzioni internazionali (tra cui quella di New York citata sopra), nonché con le norme della maggior parte degli Stati Europei (in particolare Francia, Olanda, Inghilterra e, soprattutto, Svezia, dove l'affidamento congiunto ha raggiunto il 96% dei casi). 

La potestà esclusiva

La potestà genitoriale in via esclusiva può essere esercitata soltanto laddove sussistano fatti pregiudizievoli per il minore idonei ad escludere uno dei due genitori dall'affidamento, con conseguente applicazione dell'istituto dell'affidamento esclusivo. Ex articoli 330 e seguenti è riportato che "il giudice può pronunziare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti, ovvero abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio" e "quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti ed anche disporre l'allontanamento di lui dalla casa familiare". La valutazione della gravità del comportamento dei genitori è rimessa al giudice: ad esempio, quando il minore viene utilizzato come strumento di ritorsione nei confronti dell'ex coniuge, oppure quando risulta che uno dei genitori sia di fatto incapace di provvedere alle sue esigenze basilari. 

A livello europeo, da ultimo è intervenuto il regolamento 2201/2003 in materia di riconoscimento, alla competenza ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, il quale si sovrappone - nei rapporti con gli Stati membri - a quanto previsto dalla legge 218/1995.

Il nuovo art. 155 del codice civile

Tornando alla normativa nazionale, il nuovo disposto dell'art. 155 codice civile prevede, infatti, un'ampia possibilità di graduare l'esercizio della potestà per rispondere al meglio all'interesse dei figli: mentre la regola generale vorrebbe che i genitori adottino di comune accordo tutte le decisioni inerenti i figli, il giudice può prevedere l'esercizio separato della potestà (quindi autonomamente da parte di ciascuno dei due) per le questioni di ordinaria amministrazione. 

Resta salvo, comunque, il diritto sia della madre che del padre, anche nel caso di affidamento esclusivo all'altro coniuge, di partecipare alle decisioni "di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute", per le quali l'accordo dei genitori deve tenere conto "delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli". Solo quale extrema ratio, ossia in caso di disaccordo, la decisione è rimessa al giudice.