Aspetti processuali dell'atto di intervento
- Titolo esecutivo
- La spedizione in forma esecutiva
- Notificazione del titolo esecutivo e del precetto ex art. 479 c.p.c.
- Che cosa è il precetto?
- Cassazione Sezioni Unite del 01.08.2012 n. 13797
- L'espropriazione forzata. Differenza tra processo di esecuzione e di cognizione. Forme
- Le parti - Il Giudice dell'Esecuzione - Gli Ausiliari del Giudice. La necessità della difesa tecnica
- La competenza territoriale
- Fasi del procedimento esecutivo
- Prima fase: il pignoramento. Forma ed effetti
- Il debitore può evitare il pignoramento: in che modo può farlo?
- Quando il pignoramento perde efficacia
- L'intervento
- Come si propone l'intervento. Contenuto del ricorso
- Aspetti processuali
- Intervento tempestivo ed intervento tardivo
- Seconda fase: la vendita forzata o l'assegnazione forzata
- Terza fase: La fase della distribuzione
3.Aspetti processuali.
L’atto di intervento - che si propone con ricorso - non può essere compiuto personalmente dalla parte, ma richiede il ministero di difensore munito dello ius postulandi(1).
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(1)Qualora l’intervento di un creditore nel processo esecutivo venga effettuato da un difensore che non sia munito dello jus postulandi, e, quindi, privo della capacità di compiere atti del processo, il ricorso per intervento deve ritenersi non affetto da semplice nullità sanabile, ma giuridicamente inesistente, e quindi assolutamente inidoneo allo scopo, che è quello di consentire al creditore di partecipare alla distribuzione della somma ricavata e, se il suo credito è basato su titolo esecutivo, di compiere o richiedere gli altri atti esecutivi. (Cass. Civ., 10 ottobre 2003, n. 15184, Rv. 567412). Si veda Cass., 17 dicembre 1984, n.6603; Cass., 20 luglio 2011, n. 15903.
Il ricorso va poi depositato nella cancelleria del giudice dell’esecuzione ed inserito nel fascicolo dell’esecuzione. Il giudice dell’esecuzione procede, poi, con l’ordinanza con cui è disposta la vendita o l’assegnazione, a fissare l’udienza di comparizione del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo. In sede di udienza, il creditore è chiamato ad effettuare il riconoscimento o il disconoscimento del credito per il quale il creditore senza titolo esecutivo abbia richiesto l’intervento. A questo punto possono verificarsi più ipotesi, vediamo quali:
- il debitore partecipa all’udienza riconoscendo il credito oppure non vi partecipa. In quest’ultima ipotesi, il creditore che ha chiesto l’intervento senza esser munito di titolo esecutivo parteciperà alla distribuzione della somma ricavata per l’intero del credito vantato;
- il debitore riconosce solo in parte il credito: in questo caso il creditore parteciperà alla distribuzione della somma ricavata solo per la parte di credito riconosciuta;
- il debitore disconosce il debito: il creditore, in questa ipotesi, avrà diritto all’accantonamento delle somme pretese, sempre che ne faccia richiesta e dimostri di aver proposto, entro 30 giorni dall’udienza de qua, l’azione necessaria affinché possa munirsi del titolo esecutivo prima del termine massimo fissato per l’accantonamento e, comunque, entro e non oltre i tre anni.