Come si propone l'intervento. Contenuto del ricorso.
- Titolo esecutivo
- La spedizione in forma esecutiva
- Notificazione del titolo esecutivo e del precetto ex art. 479 c.p.c.
- Che cosa è il precetto?
- Cassazione Sezioni Unite del 01.08.2012 n. 13797
- L'espropriazione forzata. Differenza tra processo di esecuzione e di cognizione. Forme
- Le parti - Il Giudice dell'Esecuzione - Gli Ausiliari del Giudice. La necessità della difesa tecnica
- La competenza territoriale
- Fasi del procedimento esecutivo
- Prima fase: il pignoramento. Forma ed effetti
- Il debitore può evitare il pignoramento: in che modo può farlo?
- Quando il pignoramento perde efficacia
- L'intervento
- Come si propone l'intervento. Contenuto del ricorso
- Aspetti processuali
- Intervento tempestivo ed intervento tardivo
- Seconda fase: la vendita forzata o l'assegnazione forzata
- Terza fase: La fase della distribuzione
2.Come si propone l’intervento. Contenuto del ricorso.
L’intervento si propone con ricorso da depositarsi prima che venga tenuta l’udienza in cui viene disposta la vendita o l’assegnazione ( nel caso di beni mobili di valore non superiore ad € 20.000,00, non oltre la data di presentazione del ricorso per l’assegnazione o la vendita).
Il ricorso deve contenere:
- l’indicazione del credito e del titolo;
- la domanda per poter partecipare alla distribuzione della somma ricavata;
- la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione.
Nel caso in cui l’intervento è proposto per crediti vantati da imprenditori, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l’estratto autentico notarile delle scritture contabili. Ricorso ed estratto dovranno essere notificati al debitore entro 10 giorni dal deposito.