La competenza territoriale per i procedimenti di espropriazione forzata

3.La competenza territoriale.

Quanto alla competenza territoriale l’art. 26 c.p.c. stabilisce che:

- per l’esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano ( c.d. forum rei sitae);

- per l’espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore;

- per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare è competente il giudice del luogo dove l’obbligo deve essere adempiuto.

La disposizione de qua rinvia all’art. 21 c.p.c. nel caso in cui le cose immobili sottoposte ad esecuzione non siano interamente comprese nella circoscrizione  di un solo tribunale, stabilendo che è competente il giudice della circoscrizione nella quale è compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato, ovvero, se l’immobile non è sottoposto al tributo, ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell’immobile.(2)


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