La competenza territoriale per i procedimenti di espropriazione forzata
- Titolo esecutivo
- La spedizione in forma esecutiva
- Notificazione del titolo esecutivo e del precetto ex art. 479 c.p.c.
- Che cosa è il precetto?
- Cassazione Sezioni Unite del 01.08.2012 n. 13797
- L'espropriazione forzata. Differenza tra processo di esecuzione e di cognizione. Forme
- Le parti - Il Giudice dell'Esecuzione - Gli Ausiliari del Giudice. La necessità della difesa tecnica
- La competenza territoriale
- Fasi del procedimento esecutivo
- Prima fase: il pignoramento. Forma ed effetti
- Il debitore può evitare il pignoramento: in che modo può farlo?
- Quando il pignoramento perde efficacia
- L'intervento
- Come si propone l'intervento. Contenuto del ricorso
- Aspetti processuali
- Intervento tempestivo ed intervento tardivo
- Seconda fase: la vendita forzata o l'assegnazione forzata
- Terza fase: La fase della distribuzione
3.La competenza territoriale.
Quanto alla competenza territoriale l’art. 26 c.p.c. stabilisce che:
- per l’esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano ( c.d. forum rei sitae);
- per l’espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore;
- per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare è competente il giudice del luogo dove l’obbligo deve essere adempiuto.
La disposizione de qua rinvia all’art. 21 c.p.c. nel caso in cui le cose immobili sottoposte ad esecuzione non siano interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, stabilendo che è competente il giudice della circoscrizione nella quale è compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato, ovvero, se l’immobile non è sottoposto al tributo, ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell’immobile.(2)