La fase della distribuzione nella espropriazione forzata

VII

La fase della distribuzione

1.Terza fase: la distribuzione.

Conclusasi la fase della conversione, ci si addentra nella terza fase, ovvero verso la conclusione del procedimento esecutivo: la distribuzione del ricavato tra i creditori. A tal fine, occorre tener conto dell’ordine nel quale i vari crediti debbono essere pagati. I criteri previsti sono i seguenti:

-   le spese processuali hanno la priorità assoluta;

- vanno poi soddisfatti i creditori muniti di privilegi e di ipoteche in base ai rispettivi diritti di prelazione;

- i creditori chirografari che siano intervenuti tempestivamente e ai quali il ricavato si distribuisce in proporzione ai rispettivi crediti;

-l’eventuale residuo viene suddiviso proporzionalmente tra i creditori chirografari tardivamente intervenuti.

Infine, se avanza ancora qualcosa deve essere consegnata al debitore. La formazione del cosiddetto piano di riparto può dar luogo ad eventuali controversie tra i creditori circa la collocazione dei rispettivi crediti. In questo caso il Giudice dell’Esecuzione, sospende il procedimento e, qualora non sia competente a conoscere queste vertenze, rimette le parti davanti al giudice competente. In ipotesi contraria, una volta emesso il provvedimento di sospensione del pagamento delle quote spettanti ai vari creditori, passa ad esaminare la controversia dando luogo ad un vero e proprio procedimento di cognizione che si inserisce all’interno del processo esecutivo.

La formazione del piano di riparto segue regole diverse a seconda del tipo dei beni, oggetto di vendita forzata.

Nel caso di espropriazione mobiliare, la distribuzione può essere amichevole, sulla base di un piano concordato tra i creditori ai sensi dell’art. 541 c.p.c., mentre la distribuzione giudiziale è prevista solo qualora i creditori non raggiungano l’accordo, ovvero il giudice non lo approvi.

Nel caso, invece, di espropriazione immobiliare l’art. 596 c.p.c. prevede che il giudice o il professionista delegato (N.B. possono essere professionisti delegati gli avvocati, i notai e i dottori commercialisti iscritti in appositi albi) ex art. 591 bis c.p.c. debba predisporre il progetto di distribuzione.

Tale progetto deve contenere la graduazione dei creditori entro 30 giorni dal versamento del prezzo. Va, poi, depositato in cancelleria affinché gli stessi, assieme al debitore, possano prenderne visione, fissando al contempo l’udienza per la discussione.

E’ bene precisare che nel piano di riparto vanno inseriti anche i creditori non muniti di titolo esecutivo ( si tratta dei creditori che si legittimano in base alle scritture contabili ex art. 2214 c.c.; dei creditori che hanno eseguito un sequestro sui beni pignorati; dei creditori aventi privilegio risultante dai pubblici registri) il cui credito sia stato disconosciuto dal comune debitore in sede di udienza di verifica. Questi creditori sono gli unici privi di titolo esecutivo a poter intervenire nell’espropriazione. Essi hanno il diritto, previa istanza di accantonamento e contestuale esercizio dell’azione necessaria, a procurarsi il titolo in sede cognitiva nel termine di 30 giorni decorrenti dall’udienza, ex art. 499 c.p.c. e ad avere l’accantonamento della somma in sede di riparto, fino ad un massimo di tre anni.

Trascorso il termine di tre anni, a questo punto, il giudice, anche d’ufficio, convocherà debitore, creditore procedente e creditori intervenuti con esclusione di quelli che sono stati integralmente soddisfatti, e provvederà alla distribuzione di quanto ricavato, tenuto conto anche dei creditori intervenuti, che in questo lasso di tempo si sono muniti di titolo esecutivo.

Su istanza di uno dei predetti creditori  la comparizione delle parti nanti al giudice può essere fissata anche prima dello scadere dei tre anni, purché non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo.

Va, infine, precisato che se in sede di distribuzione della somma ricavata sorgono controversie tra i creditori o tra i creditori e debitori o terzo, circa la sussistenza o meno di uno o più crediti e, ancora, circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti e dopo aver eseguito gli accertamenti necessari, provvede con ordinanza impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’art. 617 comma 2 c.p.c.. Con la medesima ordinanza può, anche, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata.

 

Siamo arrivati, così, alla fine di questo nostro viaggio alla scoperta dei protagonisti, delle fasi  del procedimento esecutivo evidenziando, per quanto è stato possibile, le diverse situazioni che possono verificarsi per arrivare alla soddisfazione del credito vantato.

Come si desume l’argomento trattato è assai delicato e complesso e, proprio per questo, chiudo con un consiglio rivolto a chi viene “colpito” da un atto di pignoramento: “Rivolgersi, sin dalle prime fasi, ad un buon legale di fiducia!”

 

 

 

 

Avv. Luisa Camboni

Studio Legale Via L. Garau, 22

09025-Sanluri (CA)

mail: avv.camboni@tiscali.it

cell: 3281083342

Indice di questa guida