1.L'espropriazione forzata. Differenza tra processo di esecuzione e di cognizione. Forme

III

L’espropriazione forzata.

 

1.L’espropriazione forzata. Differenza tra processo di esecuzione e di cognizione. Forme.

L’espropriazione forzata possiamo definirla come quel particolare processo esecutivo che consta di una serie di atti diretti a sottrarre coattivamente al debitore determinati beni facenti parte del suo patrimonio e a convertirli in denaro al fine di soddisfare il credito o la pretesa creditoria vantata dal creditore. Essa è una forma di esecuzione c.d. indiretta, a differenza dell’esecuzione in forma specifica, che invece è definita diretta in quanto ha ad oggetto proprio il bene dovuto.

Il processo di esecuzione differisce, in toto, da quello di cognizione perché mentre quest’ultimo tende ad affermare l’esistenza di un diritto soggettivo su cui vi è incertezza, il primo, invece, consente la soddisfazione di un diritto ( per dirla in parole semplici il recupero di ciò che si ritiene proprio) sul presupposto et della sua esistenza et della sua certezza. E’ proprio per questo motivo  il creditore, per poter iniziare un’esecuzione forzata, deve essere munito di titolo esecutivo e di precetto regolarmente notificati al debitore.

Quanto alle forme, l’espropriazione, a seconda che abbia ad oggetto beni mobili o beni immobili, può essere:

a)                 mobiliare;

b)                 immobiliare.

Il creditore è libero di scegliere o l’una o l’altra forma di espropriazione. Il Legislatore, inoltre, consente al creditore di avvalersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge art. 483 c.p.c..(1) La ratio della norma riposa nell’esigenza di tutelare sia le pretese del creditore, sia quelle del debitore. Il primo può valersi cumulativamente dei diversi mezzi  di espropriazione forzata previsti dalla legge, ciò al fine di vedere soddisfatto il proprio diritto nei confronti del debitore; il secondo, invece, potrà opporsi all’esercizio di tale facoltà riconosciuta al creditore, nel caso in cui il ricorso cumulativo ai diversi mezzi espropriativi possa eccedere.

 

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(1)Art. 483 c.p.c. “ Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell’esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l’espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina. Se è iniziata anche l’esecuzione immobiliare, l’ordinanza è pronunciata dal giudice di quest’ultima”.

 

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