come evitare il pignoramento
- Titolo esecutivo
- La spedizione in forma esecutiva
- Notificazione del titolo esecutivo e del precetto ex art. 479 c.p.c.
- Che cosa è il precetto?
- Cassazione Sezioni Unite del 01.08.2012 n. 13797
- L'espropriazione forzata. Differenza tra processo di esecuzione e di cognizione. Forme
- Le parti - Il Giudice dell'Esecuzione - Gli Ausiliari del Giudice. La necessità della difesa tecnica
- La competenza territoriale
- Fasi del procedimento esecutivo
- Prima fase: il pignoramento. Forma ed effetti
- Il debitore può evitare il pignoramento: in che modo può farlo?
- Quando il pignoramento perde efficacia
- L'intervento
- Come si propone l'intervento. Contenuto del ricorso
- Aspetti processuali
- Intervento tempestivo ed intervento tardivo
- Seconda fase: la vendita forzata o l'assegnazione forzata
- Terza fase: La fase della distribuzione
2.Il debitore può evitare il pignoramento: in che modo può farlo?
La risposta è positiva: il debitore, può liberarsi dal pignoramento se versa una somma di danaro; così può prevenirlo se corrisponde nelle mani dell’Ufficiale Giudiziario l’importo del credito e delle spese affinché questi lo destini al creditore. Il versamento nelle mani dell’Ufficiale Giudiziario della somma per cui si procede e dell’importo delle spese con l’incarico di consegnarli al creditore, effettuato dal debitore al fine di evitare il pignoramento, ha contenuto e valore di pagamento e produce effetti liberatori immediati.
Se ci sono più creditori, il debitore dovrà versare una somma pari all’ammontare dei crediti e delle spese. Il procedimento, a questo punto, prosegue concludendosi con la distribuzione della somma ricavata fra i creditori stessi. In ogni caso, anche dopo il pignoramento, il debitore può liberarsi da quest’ultimo ed evitare la fase della vendita se provvede a corrispondere una somma pari all’ammontare dei crediti e delle spese in sostituzione dei beni pignorati. Non va, poi, dimenticata la facoltàriconosciuta al debitore - ex art. 496 c.p.c - di chiedere la riduzione del pignoramento quando questo colpisce beni di valore superiore al credito e alle spese. Si tratta di uno strumento di tutela del debitore esecutato nel caso in cui il pignoramento risulti eccessivo in ragione del credito vantato dal creditore procedente e dagli eventuali creditori intervenuti. In questo caso, si apre un sub-procedimento all’interno di quello esecutivo con il quale non si inibisce il potere del creditore di procedere ad esecuzione forzata, ma solo quello di pignorare beni in quantità eccessiva rispetto ai crediti e alle spese. Al riguardo, unanimegiurisprudenza attribuisce al giudice dell’esecuzione il potere di pronunciare, con il medesimo provvedimento, sia la riduzione del pignoramento, sia la condanna del creditore pignoratizio per responsabilità aggravata in caso di eccesso nell’impiego del mezzo esecutivo con dolo o colpa grave.