Le fasi del procedimento esecutivo

4.Fasi del procedimento esecutivo.

Il procedimento esecutivo si articola, necessariamente, in tre fasi:

-           1° FASE: il pignoramento - atto con il quale i beni sottratti alla libera disponibilità del debitore vengono sottoposti al potere dell’ufficio esecutivo;

-           2° FASE: la liquidazione dell’attivo, id est i suddetti beni vengono trasformati in somma di denaro;

-           3° FASE: la distribuzione forzata di quanto ricavato ai creditori.

E’ bene sottolineare che la struttura del procedimento esecutivo cambia a seconda della natura dei beni coinvolti (immobili, mobili e crediti) e del luogo in cui gli stessi si trovano (presso il debitore o presso terzi).

Solitamente al creditore è riconosciuta la facoltà di scegliere quali beni “colpire”, lasciatemi passare il termine, con l’esecuzione e, conseguentemente, il tipo di procedura da adottare.

 

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(2)N.B. Il criterio del riferimento al tributo  diretto verso lo Stato è venuto meno  a seguito dell’abolizione delle imposte reali ( art. 82, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597). L’art. 21 prevedeva difatti, 2 criteri : criterio principale quello del maggior tributo verso lo Stato per individuare la competenza di un solo giudice; criterio sussidiario nel caso in cui l’immobile non fosse soggetto a tributo la competenza ricadeva su ogni giudice nella cui circoscrizione giudiziaria si trovasse una parte degli immobili. Divenuto inoperante il criterio principale deve pertanto ritenersi applicabile il solo criterio sussidiario: LA COMPETENZA, CIOE’, SPETTA A CIASCUNO DEI GIUDICI NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE E’ SITUATA UNA PARTE DEI BENI.

 

 

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