Le fasi del procedimento esecutivo
- Titolo esecutivo
- La spedizione in forma esecutiva
- Notificazione del titolo esecutivo e del precetto ex art. 479 c.p.c.
- Che cosa è il precetto?
- Cassazione Sezioni Unite del 01.08.2012 n. 13797
- L'espropriazione forzata. Differenza tra processo di esecuzione e di cognizione. Forme
- Le parti - Il Giudice dell'Esecuzione - Gli Ausiliari del Giudice. La necessità della difesa tecnica
- La competenza territoriale
- Fasi del procedimento esecutivo
- Prima fase: il pignoramento. Forma ed effetti
- Il debitore può evitare il pignoramento: in che modo può farlo?
- Quando il pignoramento perde efficacia
- L'intervento
- Come si propone l'intervento. Contenuto del ricorso
- Aspetti processuali
- Intervento tempestivo ed intervento tardivo
- Seconda fase: la vendita forzata o l'assegnazione forzata
- Terza fase: La fase della distribuzione
4.Fasi del procedimento esecutivo.
Il procedimento esecutivo si articola, necessariamente, in tre fasi:
- 1° FASE: il pignoramento - atto con il quale i beni sottratti alla libera disponibilità del debitore vengono sottoposti al potere dell’ufficio esecutivo;
- 2° FASE: la liquidazione dell’attivo, id est i suddetti beni vengono trasformati in somma di denaro;
- 3° FASE: la distribuzione forzata di quanto ricavato ai creditori.
E’ bene sottolineare che la struttura del procedimento esecutivo cambia a seconda della natura dei beni coinvolti (immobili, mobili e crediti) e del luogo in cui gli stessi si trovano (presso il debitore o presso terzi).
Solitamente al creditore è riconosciuta la facoltà di scegliere quali beni “colpire”, lasciatemi passare il termine, con l’esecuzione e, conseguentemente, il tipo di procedura da adottare.
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(2)N.B. Il criterio del riferimento al tributo diretto verso lo Stato è venuto meno a seguito dell’abolizione delle imposte reali ( art. 82, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597). L’art. 21 prevedeva difatti, 2 criteri : criterio principale quello del maggior tributo verso lo Stato per individuare la competenza di un solo giudice; criterio sussidiario nel caso in cui l’immobile non fosse soggetto a tributo la competenza ricadeva su ogni giudice nella cui circoscrizione giudiziaria si trovasse una parte degli immobili. Divenuto inoperante il criterio principale deve pertanto ritenersi applicabile il solo criterio sussidiario: LA COMPETENZA, CIOE’, SPETTA A CIASCUNO DEI GIUDICI NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE E’ SITUATA UNA PARTE DEI BENI.