Il precetto
- Titolo esecutivo
- La spedizione in forma esecutiva
- Notificazione del titolo esecutivo e del precetto ex art. 479 c.p.c.
- Che cosa è il precetto?
- Cassazione Sezioni Unite del 01.08.2012 n. 13797
- L'espropriazione forzata. Differenza tra processo di esecuzione e di cognizione. Forme
- Le parti - Il Giudice dell'Esecuzione - Gli Ausiliari del Giudice. La necessità della difesa tecnica
- La competenza territoriale
- Fasi del procedimento esecutivo
- Prima fase: il pignoramento. Forma ed effetti
- Il debitore può evitare il pignoramento: in che modo può farlo?
- Quando il pignoramento perde efficacia
- L'intervento
- Come si propone l'intervento. Contenuto del ricorso
- Aspetti processuali
- Intervento tempestivo ed intervento tardivo
- Seconda fase: la vendita forzata o l'assegnazione forzata
- Terza fase: La fase della distribuzione
II
Il precetto
1.Che cosa è il precetto?
Il precetto è l'atto per mezzo del quale il creditore manifesta la volontà di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del debitore. Esso è, dunque, atto prodromico, in altre parole atto preliminare all'avvio del procedimento di espropriazione. La funzione del precetto è, dunque, quella di mettere a conoscenza, o meglio, di avvertire il debitore dell’immediatezza dell’esecuzione e di consentirgli l’adempimento spontaneo. Chi scrive definisce il precetto come una “sorta di ultimo avviso”, “un ultimatum”, rivolto al debitore refrattario, prima che venga incardinata in suo danno una procedura esecutiva.
Vediamo in cosa consiste e qual è il suo contenuto.
Consiste nell'intimazione rivolta al debitore di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo e, nel contestuale, avvertimento che, in mancanza di adempimento, si procederà ad esecuzione forzata.
Quanto al contenuto, il precetto, ai sensi dell’art. 480 c.p.c., “[…] deve contenere a pena di nullità l’indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest’ultimo caso l’ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso”.
Il precetto è atto recettizio, vale a dire produce effetto solo se è portato a conoscenza del destinatario a mezzo della notificazione. Va osservato che la notificazione dell'atto di precetto non costituisce atto introduttivo di alcun giudizio(1).
Ciò che rileva è, senza alcun dubbio, individuare il momento iniziale dell'espropriazione forzata, momento che assume notevole importanza pratica determinando da un lato il limite di validità, ________________________________________________________________________________
(1) Ciò è confermato dalla Suprema Corte che ha stabilito che “ la notificazione del precetto non costituisce atto introduttivo di alcun giudizio in quanto si risolve in una intimazione al debitore di adempiere all'obbligo nascente dal titolo esecutivo e nel contemporaneo preavviso che, in caso di inadempienza, il creditore intende procedere coattivamente in forza del titolo esecutivo. L'opposizione al precetto costituisce, invece, atto introduttivo del giudizio giacché con essa viene sollecitata la pronuncia giurisdizionale in ordine alla eseguibilità, in concreto, del titolo di cui è munito il creditore che il debitore ritenga che esistono motivi ostativi dell'esecuzione” (Cass. 29.11.1954 n.4343; Cass. 13.08.1960 n. 2387).
di efficacia del precetto, dall'altro la competenza in caso di opposizione preesecutiva o dal pignoramento.
Di regola l'espropriazione forzata inizia con il pignoramento. Le uniche eccezioni a tale regola sono rappresentate:
– dall'esecuzione su mobili soggetti a pegno o ipoteca, in quanto in questo caso il bene risulta già sottoposto a vincolo;
– dall'esecuzione in forma specifica in cui bisogna necessariamente fare riferimento al precetto.
A queste due ipotesi deve aggiungersi, con l'entrata in vigore della L. 14 maggio 2005 n. 80, l'esecuzione per consegna o rilascio. Infatti, il comma 1, dell'art. 608 c.p.c. è stato, così, sostituito: “ l'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno 10 giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui si procederà”.
Quando l'atto di precetto diventa inefficace? E' soggetto al periodo di sospensione feriale?
Vediamo di dare risposta a questi due interrogativi.
Quanto al primo, la risposta viene fornita dall'articolo 481 c.p.c. dove si legge: “ Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione. Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell’articolo 627”.
E’ bene precisare che il termine di novanta giorni entro cui l’esecuzione deve essere iniziata è un termine di decadenza e non di prescrizione in quanto attinente all’inerzia della parte per tutto il periodo di tempo considerato. E, ancora, nell’ipotesi in cui venga proposta opposizione, questa non impedisce in alcun modo al creditore di dare inizio all’esecuzione. Difatti, l’art. 481 c.p.c. ricollegaall’opposizione soltanto“[…] l’effetto di sospendere il termine di efficacia del precetto stesso, non già quello della sospensione dell’esecuzione, che è istituto diverso […]”(Cass., 13.04.2011, n. 8465).
Quanto al secondo interrogativo il termine di novanta giorni non è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali, in quanto atto autonomo del creditore.
A sostegno di ciò, quanto confermato dalla Suprema Corte “ La sospensione di diritto di cui all'articolo 1 della L. 7 ottobre 1969, n. 742 non può essere estesa al termine di efficacia del precetto” (Cass., 21.05.1976, n. 1840; Cass., 27.05.1980, n. 3457).