Intervento tempestivo ed intervento tardivo.
- Titolo esecutivo
- La spedizione in forma esecutiva
- Notificazione del titolo esecutivo e del precetto ex art. 479 c.p.c.
- Che cosa è il precetto?
- Cassazione Sezioni Unite del 01.08.2012 n. 13797
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- Quando il pignoramento perde efficacia
- L'intervento
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- Aspetti processuali
- Intervento tempestivo ed intervento tardivo
- Seconda fase: la vendita forzata o l'assegnazione forzata
- Terza fase: La fase della distribuzione
4.Intervento tempestivo ed intervento tardivo.
Solitamente si tende a distinguere tra intervento tempestivo ed intervento tardivo. E’ tempestivo quando i creditori intervengono all’udienza fissata per la vendita o l’assegnazione ai sensi degli artt. 530-552 e 569 c.p.c.. L’intervento oltre tale limite è, invece, considerato tardivo. Tale distinzione non va sottovalutata, questo perché i creditori tempestivi sono soddisfatti in ragione percentuale del credito vantato. I creditori tardivi, invece, sono soddisfatti sull’eventuale residuo, dopo che i creditori tempestivi sono stati soddisfatti in toto. Chi scrive ritiene necessario evidenziare che tale regola non trova applicazione nei confronti dei creditori privilegiati, i quali possono intervenire in qualsiasi momento del processo, vale a dire sino alla distribuzione del ricavato e, vieppiù!, saranno sempre soddisfatti secondo l’ordine delle loro prelazioni.