L'intervento dei creditori
- Titolo esecutivo
- La spedizione in forma esecutiva
- Notificazione del titolo esecutivo e del precetto ex art. 479 c.p.c.
- Che cosa è il precetto?
- Cassazione Sezioni Unite del 01.08.2012 n. 13797
- L'espropriazione forzata. Differenza tra processo di esecuzione e di cognizione. Forme
- Le parti - Il Giudice dell'Esecuzione - Gli Ausiliari del Giudice. La necessità della difesa tecnica
- La competenza territoriale
- Fasi del procedimento esecutivo
- Prima fase: il pignoramento. Forma ed effetti
- Il debitore può evitare il pignoramento: in che modo può farlo?
- Quando il pignoramento perde efficacia
- L'intervento
- Come si propone l'intervento. Contenuto del ricorso
- Aspetti processuali
- Intervento tempestivo ed intervento tardivo
- Seconda fase: la vendita forzata o l'assegnazione forzata
- Terza fase: La fase della distribuzione
V
L’intervento dei creditori
1.L’intervento.
Come già anticipato, l’espropriazione forzata è un procedimento che prevede la partecipazione di altri creditori ( cosiddetto intervento), oltre a quello procedente. L’intervento, che non richiede la notifica del precetto dal momento che la procedura è iniziata da altri, è consentito ai creditori ipotecari, privilegiati e chirografari e, ancora, nel solo caso di espropriazione immobiliare, ai titolari di crediti sottoposti a termine o a condizione. Si fa presente che, per essere inseriti nel riparto, i creditori devono intervenire prima della distribuzione del ricavato. Il creditore procedente - pignorante deve, sempre, segnalare l’esistenza della procedura ai creditori muniti di ipoteca o di privilegio, risultanti da pubblici registri. In caso contrario, il Giudice dell’Esecuzione non può provvedere sull’istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati.