Le parti - Il Giudice dell'Esecuzione - Gli Ausiliari del Giudice. La necessità della difesa tecnica
- Titolo esecutivo
- La spedizione in forma esecutiva
- Notificazione del titolo esecutivo e del precetto ex art. 479 c.p.c.
- Che cosa è il precetto?
- Cassazione Sezioni Unite del 01.08.2012 n. 13797
- L'espropriazione forzata. Differenza tra processo di esecuzione e di cognizione. Forme
- Le parti - Il Giudice dell'Esecuzione - Gli Ausiliari del Giudice. La necessità della difesa tecnica
- La competenza territoriale
- Fasi del procedimento esecutivo
- Prima fase: il pignoramento. Forma ed effetti
- Il debitore può evitare il pignoramento: in che modo può farlo?
- Quando il pignoramento perde efficacia
- L'intervento
- Come si propone l'intervento. Contenuto del ricorso
- Aspetti processuali
- Intervento tempestivo ed intervento tardivo
- Seconda fase: la vendita forzata o l'assegnazione forzata
- Terza fase: La fase della distribuzione
2.Le parti - il Giudice dell’Esecuzione - gli ausiliari del giudice. La necessità della difesa tecnica.
I protagonisti (rectius: parti) del processo di esecuzione sono: in posizione attiva il creditore esecutante, in posizione passiva il debitore esecutato e, poi, in una posizione di super partes ( in parole semplici: posizione neutrale) troviamo il giudice.
Anche il procedimento esecutivo, al pari di ogni altro procedimento, si svolge sotto la direzione di un giudice: il Giudice dell’Esecuzione, ex art. 484 c.p.c..
Il potere riconosciuto al Giudice dell’Esecuzione è un potere di direzione del processo esecutivo. Ciò è confermato dalla Suprema Corte : “il potere conferito dal vigente ordinamento processuale al giudice dell’esecuzione, al fine di pervenire al soddisfacimento dei creditori procedenti o intervenuti, è un potere di direzione delprocesso esecutivo, che si concreta nel compimento della serie successiva e coordinata degli atti che lo costituiscono, e cioè nel compimento diretto di atti esecutivi e nell’ordine, ad altri impartito, di compimento di atti esecutivi, nonché del successivo controllo della legittimità ed opportunità degli atti compiuti, con il conseguente esercizio del potere soppressivo e sostitutivo, contenuto nell’ambito e nei limiti segnati dalle norme di rito che disciplinano il processo esecutivo” (Cass. 22.12.1977, n. 5697).
Per dirla in breve, il Giudice dell’Esecuzione esercita tutti i poteri diretti al più sollecito e leale svolgimento del processo.
A questi soggetti devono aggiungersi il Cancelliere che forma e conserva il fascicolo dell’esecuzione ( artt. 484-488 c.p.c.). E, ancora, troviamo la figura dell’Ufficiale Giudiziario, cui sono affidati compiti importanti in tema di pignoramento, nell’espropriazione forzata; nonché in tema di consegna o rilascio e di esecuzione degli obblighi di fare o non fare, nell’esecuzione in forma specifica.
In questo procedimento partecipano anche altri soggetti quali notai, avvocati e, ancora, commercialisti iscritti in appositi elenchi presso la cancelleria del Tribunale ai quali possano essere delegati compiti nell’espropriazione forzata.
Da ultimo, va osservato che nel processo esecutivo quanto all’esigenza di difesa tecnica è indispensabile l’assistenza di un buon Avvocato, esperto della materia, sia per gli atti preliminari ( titolo esecutivo - precetto), sia per gli atti che ne seguono, ne definiscono le fasi e ne determinano il progredire.
N.B. Non può, dunque, esserci esecuzione forzata senza l’input del creditore, ma, ancor più!, tale procedura non può incardinarsi senza la presenza di un Avvocato che predisponga tutta la serie di istanze, da proporre al Giudice dell’Esecuzione, che ne scandiscono lo svolgimento.