La notifica del titolo esecutivo e del precetto
- Titolo esecutivo
- La spedizione in forma esecutiva
- Notificazione del titolo esecutivo e del precetto ex art. 479 c.p.c.
- Che cosa è il precetto?
- Cassazione Sezioni Unite del 01.08.2012 n. 13797
- L'espropriazione forzata. Differenza tra processo di esecuzione e di cognizione. Forme
- Le parti - Il Giudice dell'Esecuzione - Gli Ausiliari del Giudice. La necessità della difesa tecnica
- La competenza territoriale
- Fasi del procedimento esecutivo
- Prima fase: il pignoramento. Forma ed effetti
- Il debitore può evitare il pignoramento: in che modo può farlo?
- Quando il pignoramento perde efficacia
- L'intervento
- Come si propone l'intervento. Contenuto del ricorso
- Aspetti processuali
- Intervento tempestivo ed intervento tardivo
- Seconda fase: la vendita forzata o l'assegnazione forzata
- Terza fase: La fase della distribuzione
3.Notificazione del titolo esecutivo e del precetto ex art. 479 c.pc.
Una volta ottenuto il titolo esecutivo ci chiediamo: In che modo dobbiamo muoverci per dare inizio all’esecuzione forzata?
La risposta all’interrogativo è fornita dall’art. 479 “ Se la legge non dispone altrimenti, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto(3). La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti. Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.”(4)
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(3)Vedi capitolo successivo.
(4)La legge di riforma n. 80/2005 ha soppresso dall’art. 479, comma2 c.p.c. le parole “[…] ma se esso è costituito da una sentenza, la notificazione, entro l’anno dalla pubblicazione, può essere fatta a norma dell’art. 170” eliminando, così, la possibilità di notifica del titolo, costituito da sentenza, al procuratore costituito. Sul punto i giudici di Piazza Cavour, così, si sono pronunciati “[…] qualora il titolo esecutivo costituito da una sentenza venga notificato al difensore della parte nel giudizio in cui il titolo si è formato , domiciliatosi presso la stessa parte, la notificazione, pur difforme dallo schema legale per non essere stata indirizzata alla parte personalmente, non può ritenersi nulla, perché è idonea al raggiungimento dello scopo che una notifica eseguita personalmente alla parte medesima avrebbe dovuto raggiungere, cioè quello di determinare la conoscenza del titolo in capo ad essa”. (Cass., 9 marzo 2011, n. 5591)