La spedizione in forma esecutiva
- Titolo esecutivo
- La spedizione in forma esecutiva
- Notificazione del titolo esecutivo e del precetto ex art. 479 c.p.c.
- Che cosa è il precetto?
- Cassazione Sezioni Unite del 01.08.2012 n. 13797
- L'espropriazione forzata. Differenza tra processo di esecuzione e di cognizione. Forme
- Le parti - Il Giudice dell'Esecuzione - Gli Ausiliari del Giudice. La necessità della difesa tecnica
- La competenza territoriale
- Fasi del procedimento esecutivo
- Prima fase: il pignoramento. Forma ed effetti
- Il debitore può evitare il pignoramento: in che modo può farlo?
- Quando il pignoramento perde efficacia
- L'intervento
- Come si propone l'intervento. Contenuto del ricorso
- Aspetti processuali
- Intervento tempestivo ed intervento tardivo
- Seconda fase: la vendita forzata o l'assegnazione forzata
- Terza fase: La fase della distribuzione
2.La spedizione in forma esecutiva.
Il creditore, dunque, quando è in possesso di un titolo esecutivo può servirsene, attivando una procedura di esecuzione forzata. Ciò è possibile solo dopo che il titolo sia stato munito di formula esecutiva, ex art. 475 c.p.c. Si dice che il titolo viene spedito in forma esecutiva quando il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale appone sull'originale o su una copia autentica del titolo la suddetta formula, la quale riporta l'intestazione "Repubblica Italiana - In nome della legge" e l'enunciazione prevista dal comma 3, dell'art. 475 c.p.c.(2).
Quando il titolo esecutivo è formato da assegni, cambiali o scritture private autenticate non occorre l'apposizione della formula in quanto il creditore è già in possesso dell'originale. Ai sensi dell’art. 476 c.p.c. non può spedirsi, senza giusto motivo, più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte. In caso vi siano giusti motivi le ulteriori copie devono essere richieste dalla parte interessata con ricorso al capo dell’ufficio che ha pronunciato il provvedimento e, negli altri casi, al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione l’atto fu formato.
Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che viola tali disposizioni è condannato ad una pena pecuniaria. Al riguardo la Suprema Corte così si è espressa “ La inosservanza del dovere di non rilasciare in forma esecutiva più di una sola copia del titolo per la esecuzione forzata, che importa a carico del funzionario responsabile una pena pecuniaria, costituisce una semplice irregolarità della esecuzione che è fine a se stessa e non incide pertanto né sulla efficacia del titolo esecutivo né sulla validità della relativa esecuzione” ( Cass., 22 ottobre 2008, n. 25568).
La ratio della norma, dunque, va individuata nell’esigenza di evitare che il soggetto legittimato possa richiedere più copie esecutive da utilizzare in executivis contro lo stesso debitore, ciò al fine di evitare incertezze e confusioni. Ma chi è il soggetto legittimato? Senza ombra di dubbio è in primis il creditore, indicato nel titolo di cui si chiede la copia esecutiva; in secundis i suoi successori, sia a titolo universale sia a titolo particolare.
_____________________________________________________________________(2)”Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti”.