La vendita forzata o l'assegnazione forzata
- Titolo esecutivo
- La spedizione in forma esecutiva
- Notificazione del titolo esecutivo e del precetto ex art. 479 c.p.c.
- Che cosa è il precetto?
- Cassazione Sezioni Unite del 01.08.2012 n. 13797
- L'espropriazione forzata. Differenza tra processo di esecuzione e di cognizione. Forme
- Le parti - Il Giudice dell'Esecuzione - Gli Ausiliari del Giudice. La necessità della difesa tecnica
- La competenza territoriale
- Fasi del procedimento esecutivo
- Prima fase: il pignoramento. Forma ed effetti
- Il debitore può evitare il pignoramento: in che modo può farlo?
- Quando il pignoramento perde efficacia
- L'intervento
- Come si propone l'intervento. Contenuto del ricorso
- Aspetti processuali
- Intervento tempestivo ed intervento tardivo
- Seconda fase: la vendita forzata o l'assegnazione forzata
- Terza fase: La fase della distribuzione
VI
La vendita e l’assegnazione.
1.Seconda fase: la vendita forzata o l’assegnazione forzata.
Terminata la fase rappresentata dal pignoramento, ha inizio quella destinata alla trasformazione o meglio conversione dei beni pignorati in somma di denaro. Tale finalità si realizza di solito con la vendita forzata anche se è possibile, con le dovute cautele, che il bene sia assegnato direttamente al creditore a soddisfazione delle sue pretese.
Qual è l’atto che introduce questa seconda fase?
E’ l’istanza di vendita o assegnazione; istanza che si propone al giudice dell’esecuzione sottoscritta dal difensore munito di procura a pena di invalidità dell’istanza. Detta istanza non può essere proposta se non decorsi 10 giorni dalla notifica del pignoramento ed entro i 90 giorni dallo stesso.
Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro 120 giorni dal deposito dell’istanza, ad allegare apposita documentazione. Si precisa che il termine per il deposito -120 giorni- può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell’esecutato purché sussistano giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori 120 giorni.
Che cosa accade nel caso di mancato deposito della documentazione richiesta?
In tale ipotesi il giudice dell’esecuzione dichiara l’inefficacia parziale del pignoramento quanto all’immobile per il quale non è stata depositata la documentazione. L’inefficacia è dichiarata con ordinanza con la quale il giudice dispone anche la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Ciò significa che la procedura prosegue limitatamente ai beni per i quali è stata depositata la documentazione.
Il giudice, entro 30 giorni successivi al deposito, provvede sull’istanza di vendita nominando un esperto per la stima del bene, lo convoca nanti a sé affinché presti giuramento e fissa l’udienza per la comparizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti.
Il perito, una volta stimato il bene, deve redigere la perizia e deve, altresì, inviarla a tutte le parti almeno 45 giorni prima dell’udienza. Ricevuta copia della perizia, le parti potranno depositare all’udienza delle note alla relazione, purché abbiano provveduto a trasmetterne una copia, almeno 15 giorni prima, al perito. L’esperto, così, potrà intervenire all’udienza per i dovuti chiarimenti.
In tale udienza le parti possono:
- fare osservazioni circa il tempo e la modalità della vendita;
- proporre le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo tra le parti comparse il giudice con ordinanza dispone la vendita.
Se vi sono opposizioni il tribunale decide con sentenza e, quindi, il giudice dell’esecuzione dispone la vendita con ordinanza.
La vendita forzata può farsi con o senza incanto:
- all’incanto: il giudice con provvedimento di vendita, stabilisce il giorno, l’ora e il luogo della vendita, nonché il prezzo di apertura dell’incanto, oppure dispone che la vendita avvenga al miglior offerente senza determinare il prezzo minimo;
- senza incanto a mezzo di commissionario: in questo caso il giudice, sentito, eventualmente, uno stimatore, fissa il prezzo minimo e l’importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita dovrà essere eseguita;
Effetto tipico dell’acquisto in sede di esecuzione è quello purgativo. Che cosa significa? Nel senso che il bene ceduto viene trasferito libero da ipoteche e da pegni. La soddisfazione del credito può ottenersi anche mediante l’attribuzione diretta del bene pignorato al creditore. In questo caso, è necessario determinare il valore per stabilire se il credito possa essere soddisfatto in toto, o parzialmente. L’eventuale differenza che residuasse va restituita al debitore.
Quanto all’assegnazione forzata dei beni oggetto di pignoramento lo scopo satisfattivo dell’esecuzione si realizza solo assegnando direttamente il bene stesso in pagamento ai creditori pignoranti, cioè attribuendolo ad un creditore sulla base di un determinato valore. Si tratta della c.d. assegnazione-vendita che prevede il pagamento del valore del bene da parte del creditore assegnatario ed è regolata dal codice di rito come un acquisto da parte del creditore procedente o di uno degli intervenuti, di un bene immobile pignorato qualora la vendita forzata non abbia avuto buon esito. A questo punto l’assegnatario deve versare un prezzo che confluisce nel denaro da distribuire ai creditori, quale ricavato dell’intera fase liquidativa e presuppone realizzato il concorso dei creditori.