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La garanzia per vizi e difformità dell'opera

Approfondimento sull'obbligo di garanzia per vizi e difformità dell'opera gravante sull'appaltatore nei confronti del committente e sulle tutele che invece gli sono riservate


L'appaltatore è gravato da un obbligo di garanzia nei confronti del committente, ma a esso il codice civile riserva anche delle specifiche tutele.

Vediamo in cosa consiste la garanzia per vizi e difformità dell'opera e come è tutelato l'appaltatore.

 

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Cos'è la garanzia per vizi e difformità dell'opera

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La garanzia per vizi e difformità dell'opera, nell'ambito di un contratto di appalto, è quella che grava in capo all'appaltatore una volta che lo stesso abbia realizzato quanto commissionatogli dal committente.

Sostanzialmente essa ha ad oggetto la conformità dell'opera al progetto e l'assenza di vizi di quanto realizzato.

Normativa di riferimento

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La normativa di riferimento per quanto concerne la garanzia per vizi e difformità dell'opera è rappresentata dagli articoli 1667 e 1668 del codice civile.

In particolare, la previsione di cui all'art. 1667 c.c. si occupa in generale della difformità e dei vizi dell'opera, mentre il successivo art. 1668 c.c. declina il contenuto della garanzia prevista in favore del committente, prevedendo diverse forme di tutela, in parte correlate alla gravità dell'inadempimento dell'appaltatore.


Il testo dei due articoli del codice civile

Art. 1667 Difformità e vizi dell'opera

L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili , purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore.

Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.

L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.

Art. 1668 Contenuto della garanzia per difetti dell'opera

Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.

Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.

Contenuto della garanzia

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Più nel dettaglio, partendo da tale seconda previsione, gli strumenti accordati dalla disciplina codicistica legittimano il committente a scegliere tra due forme di tutela alternative: la richiesta dell'eliminazione delle difformità o dei vizi a cura e a spese dell'appaltatore oppure la riduzione proporzionale del prezzo pattuito.

Resta fermo ovviamente, come prevede l'ultimo inciso del primo comma dell'art. 1668 c.c., il diritto del committente a richiedere il risarcimento del danno, quando l'emersione dei difetti sia conseguenza di una condotta colposa dell'appaltatore. 

La norma de qua prevede anche la possibilità della risoluzione giudiziale del contratto ove le difformità o i vizi dell'opera siano tali da renderla "del tutto inadatta alla sua destinazione" (in base al contratto o alla sua intrinseca natura), con effetti retroattivi che, di conseguenza, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del corrispettivo.

Tutele per l'appaltatore

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All'articolo 1667, invece, il codice civile detta alcune regole volte a contemperare le garanzie apprestate al committente con forme di tutela anche dell'appaltatore. 

In particolare, si prevede innanzitutto che se l'opera sia stata accettata dall'appaltante in sede di consegna, la garanzia non opera in caso di vizi palesi, conosciuti o riconoscibili, ma è limitata ai soli vizi "occulti" (cioè non immediatamente riconoscibili) o dolosamente taciuti dall'appaltatore. 

La garanzia, inoltre, opera solo se il committente si sia attivato tempestivamente, denunciando all'appaltatore il vizio o la difformità entro sessanta giorni dalla scoperta dello stesso, prescindendosi da tale rigido termine di decadenza solo nell'ipotesi in cui le difformità o i vizi siano stati occultati dall'appaltatore, ovvero da lui riconosciuti. 

L'art. 1667, 3° comma, c.c. prevede, infine, un termine abbreviato di prescrizione dell'azione contro l'appaltatore: invece del termine ordinario di dieci anni, essa si prescrive in due anni dalla consegna. Nel momento in cui il committente sia convenuto in giudizio per il pagamento del prezzo, tuttavia, potrà far valere ugualmente la garanzia, sempre a patto che abbia denunciato i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta ed entro due anni dalla consegna dell'opera.

Giurisprudenza

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Si riporta qui di seguito quanto statuito in argomento da alcune sentenze della Corte di cassazione.

"L'appaltatore risponde per i difetti della costruzione derivanti (pure) da vizi ed inidoneità del suolo, anche laddove gli stessi siano ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione fornitagli dal committente, in tal caso prospettandosi l'ipotesi della responsabilità solidale con il progettista, a sua volta responsabile nei confronti del committente per inadempimento del contratto d'opera professionale ex art. 2235 c.c." (Cass. n. 23665/2016).

"Il committente, che non abbia accettato l'opera medesima, non è tenuto ad alcun adempimento, a pena di decadenza, per far valere la garanzia dell'appaltatore, poiché, ai sensi dell'art. 1667, primo comma, cod. civ., solo tale accettazione comporta liberazione da quella garanzia. Pertanto, prima dell'accettazione e consegna dell'opera non vengono in rilievo problemi di denuncia e di prescrizione per i vizi comunque rilevabili, i quali, se non fatti valere in corso d'opera, possono essere dedotti alla consegna: ma prima dell'accettazione non vi è onere di denuncia, e prima della consegna non decorrono i termini di prescrizione" (Cass. n. 14136/2016).

"Essendo il subappalto un contratto derivato o subcontratto (con tale contratto l'appaltatore conferisce ad un terzo subappaltatore l'incarico di eseguire in tutto od in parte i lavori che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire sulla base del contratto principale), le vicende di detto contratto restano condizionate da quelle del contratto principale. Conseguentemente gli artt. 1667 e 1668 c.c. (sulla responsabilità per difformità e vizi dell'opera) - che sono applicabili anche al contratto di subappalto, essendo questo pur sempre un contratto di appalto - si applicano al contratto di subappalto con le seguenti differenze: a) con riguardo all'opera eseguita dal subappaltatore, l'accettazione senza riserve dell'appaltatore, resta condizionata dal fatto che il committente accetti a sua volta l'opera senza riserve; b) come chiarito da autorevole dottrina, che il collegio condivide, l'appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato l'esistenza di vizi o difformità" (Cass. n. 9766/2016).

Aggiornamento: Aprile 2019