Decontribuzione e detassazione

In Italia gli incentivi pubblici alla retribuzione corrisposta quale premio di produttività, redditività, ecc. prendono la forma di:

v Decontribuzione o sgravio contributivo;

v Detassazione per il dipendente e deduzione ai fini IRAP per l’impresa.

Le prime forme di incentivo sono state pensate in termini di riduzione degli oneri sociali a carico dell’ impresa e del lavoratore.

  Decontribuzione

Il protocollo del 1993 aveva prospettato un sostegno alla contrattazione in azienda attraverso uno speciale regime contributivo. Però solo nel 1996 c’è stata una prima attuazione dell’intesa, peraltro, in misura molto contenuta[1]. La decontribuzione era prevista solo per un importo pari all’ 1% e poi al 2% e poi al 3% della retribuzione contrattuale (decreto legge 67 del 1997 convertito nella legge 135 del 1997). Si trattava di una misura pensata essenzialmente in favore dell’impresa, perché riduceva gli oneri sociali in caso di premi aziendali. Il sostegno riguardava, infatti, le erogazioni dei contratti aziendali delle quali sono incerte la corresponsione e l’ammontare e correlate dallo stesso contratto alla misurazione degli indicatori contrattualmente prescelti (incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati). Successivamente, la legge 247 del 2007 prevedeva, a partire dal Gennaio 2008, la sostituzione del precedente regime di decontribuzione con uno sgravio triennale, di cui potessero, a richiesta, fruire le aziende nei limiti delle risorse finanziarie stabilite dalla legge medesima (fissate per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010, in 605 milioni di €). A differenza della precedente decontribuzione, lo sgravio non è automatico, deve essere richiesto dall’azienda ed è soggetto ai limiti della copertura finanziaria: quindi incerto per l’impresa; tuttavia per il lavoratore le somme agevolate rientrano nel calcolo della base pensionistica, cosa che non avveniva con la decontribuzione. Quindi il provvedimento ha eliminato l’handicap per il lavoratore costituito dal rendere non fruibili ai fini pensionistici quanto corrisposto nei premi aziendali. Nel 2009 il massimale della retribuzione assoggettabile a sgravio è stato portato dal 3% della retribuzione contrattuale complessiva al 2,5% (decreto interministeriale 17 dicembre 2009 pubblicato su G.U. dell’ 11 Marzo 2010). La legge di Stabilità 2011 ha confermato le medesime regole per i criteri e le modalità di erogazione nel 2011. Lo stesso è avvenuto con la legge di Stabilità 2012.

  Detassazione

La legge 126 del 2008 aveva previsto un’imposta sostitutiva dell' IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento. Tali misure si riferivano alle somme erogate a livello aziendale in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa nonché a prestazioni di lavoro straordinario e supplementare. In pratica il dipendente, invece di pagare un’aliquota marginale corrispondente al suo livello di reddito (solitamente per un lavoratore a tempo pieno con una retribuzione media pari a 23% o 27%), corrisponde solo il 10%. Il limite massimo di reddito dell’anno precedente (2007) oltre il quale non si poteva fruire dell’agevolazione per il 2008 era 30.000€ e l’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva era 3.000€ al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva ed al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie. Per il 2008 tale sistema poteva essere applicato solo nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 31 dicembre 2008.

Nel 2009 la norma è stata innovata con la legge 2/2009. Questa ha ridotto il ventaglio delle somme agevolate escludendo il lavoro straordinario e supplementare, ma ha aumentato sia il limite massimo concesso (6.000€), sia il limite di reddito per poterne usufruire (35.000€). La legge 191/2009 non ha modificato tali parametri per il 2010.

    2008 2009 2010 2011 2012 Riferimento normativo

DL 93/2008 conv. in Legge 126/2008 art.2

DL185/2008 conv. in Legge 2/2009 art.5

Legge 191/2009 art.2 commi 156/157

DL 78/2010 conv. in Legge 122/2010, Legge 220/2010

Legge di Stabilità 183/2011

Limite reddito dell'anno precedente 30000 35000 35000 40000

Da stabilire con un decreto

Massimo premio assoggettabile 3000 6000 6000 6000

Da stabilire con un decreto

Voci previste

Incrementi di produttività e di efficienza, straordinario

Incrementi di produttività e di efficienza

Incrementi di produttività e di efficienza

Le somme soggette all'imposta sostitutiva sono solo quelle previste negli accordi collettivi di secondo livello

Le somme soggette all'imposta sostitutiva sono solo quelle previste negli accordi collettivi di secondo livello

 

Tuttavia, con due circolari (47 E e 48 E del 27 settembre 2010) dell’ Agenzia delle entrate e una nota congiunta con il Ministero del lavoro (n. 134950/10), si è interpretato che gli straordinari e il lavoro notturno sono sempre detassabili se incrementano la produttività.

La norma di proroga per il 2011 ( decreto legge 78 del 2010 convertito nella legge 122 del 2010) ha innalzato da 35.000€ a 40.000€ il limite reddituale dell’anno precedente previsto per beneficiare della agevolazione; ha ristretto l’ambito alle somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. La Circolare n° 19/E del 10 maggio 2011 dell’Agenzia delle entrate e del Ministero del Lavoro chiarisce che il beneficio fiscale opera successivamente alla stipulazione dei medesimi accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali e che, quindi, le somme erogate dal datore di lavoro nel 2011 a fronte di incrementi di produttività, prima della stipula degli stessi accordi, non possono essere assoggettate all’imposta sostitutiva agevolata del 10%. Viene ulteriormente specificato che, ai fini della prova, è comunque indispensabile la formalizzazione per iscritto degli accordi.

Nel corso del 2011 sono stati siglati una serie di accordi quadro tra le tre principali sigle sindacali con le varie associazioni datoriali per la definizione degli accordi territoriali; l’obiettivo è rendere omogenea l’applicazione degli incentivi alla produttività attraverso contratti collettivi. Si vuole evitare la proposizione, negli accordi, di voci retributive incompatibili con la detassazione (superminimo individuale, monetizzazione permessi riduzione d’orario, elemento retributivo di garanzia ecc.)

Per il 2012 la Legge di Stabilità (Legge n. 183 del 12.11.2011) ha confermato la detassazione delle somme erogate ai dipendenti del settore privato in relazione ai premi di produttività. Ha però introdotto un limite massimo di spesa pari a 835 milioni nel 2012 e 263 milioni nell'anno 2013. Un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze stabilirà, sulla base di questo vincolo: l’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva, il limite massimo di reddito dell’anno 2011 oltre il quale non si può fruire dell’agevolazione per il 2012. La stessa legge di Stabilità ha previsto un altro incentivo, questa volta in favore dell’impresa, stabilendo che per l’anno 2012 ciascuna Regione potrà riconoscere una deduzione IRAP[2] per le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato per incremento di produttività in attuazione degli accordi collettivi aziendali o territoriali.


[1] La legge 608 del 1996  ha fatto salvi gli atti ed i provvedimenti adottati e gli effetti prodottisi ed i rapporti

giuridici sorti sulla base del decreto legge 166 del 1996 e seguenti non convertiti in legge e che introducevano il regime di decontribuzione.

[2] L’IRAP o Imposta Regionale sulle Attività Produttive colpisce il valore della produzione netto delle imprese ossia in termini generali il reddito prodotto al lordo dei costi per il personale e degli oneri e dei proventi di natura finanziaria.