Natura giuridica dei premi e principi costituzionali

Secondo alcuni le erogazioni incentivanti non hanno carattere retributivo in quanto legate all’andamento economico dell’azienda e non alla prestazione lavorativa. Nel nostro sistema, però, la retribuzione comprende elementi diversi corrisposti al lavoratore a causa del contratto di lavoro e non come corrispettivo della prestazione. Questa considerazione ci permette di comprendere nella retribuzione tutte le forme incentivanti in quanto derivanti dal contratto di lavoro[1].

Allo stato attuale il criterio della sufficienza posto dall’ articolo 36 della Costituzione non è messo in discussione in quanto la retribuzione variabile è una piccola percentuale della retribuzione complessiva (3-5%). Se tale quota dovesse crescere apprezzabilmente la contrattazione collettiva dovrebbe definire un limite minimo garantito.

La questione riguardante il criterio di proporzionalità della retribuzione rispetto alla quantità e qualità del lavoro è più complessa a causa di indicatori di produttività che non tengono conto della prestazione di lavoro ma di elementi lontani da questa (vendite, redditività, ecc.). Il principio di proporzionalità è, però, meno stringente rispetto a quello di sufficienza ed, essendo la retribuzione variabile una piccola percentuale, non c’è contenzioso.

Sono sottratte al controllo giudiziale le decisioni collettive e individuali di differenziare parte della retribuzione al di sopra degli standard minimi quando non si pongano in contrasto con divieti specifici di discriminazione o quando siano prese in modo arbitrario o lesivo delle dignità dei lavoratori.

Come detto prima, in precedenza la retribuzione era vista esclusivamente come il corrispettivo della prestazione di lavoro; ora si considerano elementi ulteriori, altrettanto oggettivi ma connessi a variabili organizzative e produttive più complesse, anche qualitative. Trasformazioni simili si riscontrano anche in altri aspetti del rapporto di lavoro. Nel sistema post fordista i criteri per valutare la prestazione di lavoro sono diventati meno certi, ma anche più complessi e “ricchi” di quelli tradizionali, senza per questo alterare la struttura fondamentale del rapporto di lavoro, né superare il carattere di subordinazione giuridica. La complessità dei criteri valutativi della retribuzione riflette, infatti, quella del lavoro e della sua posizione nell’impresa moderna. Tale complessità influisce sul significato del principio di corrispettività e proporzionalità. In ogni caso vanno messe in atto procedure trasparenti per l’erogazione di premi attraverso strumenti d’informazione, partecipazione e controllo sui meccanismi che governano la dinamica retributiva.

Il legislatore italiano non sembra fare alcuna distinzione tra premi erogati in base a parametri riguardanti la prestazione di lavoro o meno,come invece alcuni sostengono.


[1] Per una trattazione più ampia dei rapporti tra retribuzione incentivata e principi costituzionali attinenti, oltre che il testo di riferimento di TREU, si veda anche: Michele FAIOLI (2011): Attualità e dibattito in tema di costo del lavoro,retribuzione e politiche dei redditi, sta in Pasquale SANDULLI, Angelo PANDOLFO, Michele FAIOLI, Bilateralità, lavoro e turismo,Giappichelli Editore, Torino.