Agevolazioni imprese agricole
La Sezione V del decreto semplificazioni ha apportato rilevantimodifiche nel settore agricolo, l’art. 27 interviene sull’esercizio dell’attività di vendita diretta,disciplinata dall’art. 4 del Dlgs. n.228/2001 la nuova disposizione normativa prevede che "La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione e può essere effettuata a decorreredalla data di invio della medesima comunicazione”.
Il decreto semplificazioni così ha teso a semplificare ed agevolare quella serie di adempimenti
amministrativi necessari per l'esercizio dell'attività di vendita diretta da parte degli agricoltori. In particolare l'imprenditore agricolo itinerante potrà iniziare l'attivitò contestualmente all'avvio della della comunicazione.
Tale innovazione tuttavia non coinvolge coloro che vendano i propri prodotti in azienda, in base all a Legge 81 del 2006 " per la vendita al dettaglio esercitata su superfici nell'ampbito della azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abiano disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività..
Il decreto semplificazioni dunque conferma comaela vendita diretta dei prodotti agricoli in forma " itinerante" è soggetta a comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione. Tuttavia prima della novella legislativa l' 'imprenditore doveva attendere trenta giorni dalla data di invio della comunicazione prima di poter dar corso alla vendita diretta .
Se poi la vendita deui prodotti agricoli deve essere effettuata in maniera stabile su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico la comunicazine dovrà essere indirizzata al sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita.