Cassa integrazione ordinaria (CIGO)
La CIGO è una prestazione erogata in caso di sospensione o riduzione del lavoro per eventi transitori non imputabili all'impresa o ai dipendenti
- Cigo Inps
- Chi può beneficiare della CIGO
- Informazione e consultazione dei lavoratori
- CIGO: quanto spetta
- Durata della Cassa integrazione guadagni ordinaria
- Quando si decade dalla CIGO
- Domanda di Cassa integrazione guadagni ordinaria
Vedi anche: la Cassa Integrazione in Deroga
Cigo Inps
La CIGO è erogata dall'Inps ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (non dirigenti né lavoratori a domicilio) in caso di:
- mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato,
- fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto,
- mancanza di materie prime o componenti,
- eventi meteo,
- sciopero di un reparto o di altra impresa,
- incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica, impraticabilità dei locali, anche per ordine della pubblica autorità - sospensione o riduzione dell'attività per ordine della pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori,
- guasti ai macchinari - manutenzione straordinaria,
- riduzione dell'orario di lavoro a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, per massimo tre mesi e con riferimento a lavoratori distinti.
Chi può beneficiare della CIGO
Per poter beneficiare della Cassa integrazione guadagni ordinaria, i lavoratori devono vantare almeno 90 giorni di lavoro effettivo (a meno che alla base della richiesta di integrazione salariale non vi sia un evento oggettivamente non evitabile) e devono essere dipendenti di:
- imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, a eccezione delle cooperative elencate dal d.p.r. n. 602/1970;
- imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- imprese addette all'armamento ferroviario;
- imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in lavoratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
Informazione e consultazione dei lavoratori
In particolare, le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, se esistenti, e le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale devono essere informate:
- delle cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro;
- dell'entità e della durata prevedibile;
- del numero dei lavoratori interessati.
Se una delle parti ne fa richiesta, la comunicazione è seguita da un esame congiunto della situazione.
La procedura deve concludersi entro 25 giorni dalla comunicazione, ridotti a 10 se l'impresa non ha più di 50 dipendenti.
CIGO: quanto spetta
Sostanzialmente, la Cassa integrazione guadagni ordinaria opera sostituendo la retribuzione corrisposta al lavoratore e sgravando così il datore di lavoro dall'onere di corrisponderla (tutelando contemporaneamente il dipendente rispetto al rischio di perdere il proprio posto di lavoro).
Più nel dettaglio, si tratta di un'integrazione salariale pari all'80% della retribuzione globale che il lavoratore avrebbe percepito se avesse prestato le ore in realtà non svolte, entro il limite minimo di zero ore e quello massimo pari all'orario di lavoro contrattuale.
Non spetta, però, per le festività non retribuite e per le assenze che non danno luogo a retribuzione.
Durata della Cassa integrazione guadagni ordinaria
La Cassa integrazione guadagni ordinaria ha una durata pari a massimo 13 settimane continuative che, tuttavia, possono essere prorogate di tre mesi in tre mesi sino a massimo 52 settimane.
Se l'impresa ha usufruito dell'integrazione salariale per 52 settimane consecutive, è possibile presentare una nuova domanda per la stessa unità produttiva solo dopo che siano trascorse almeno 52 settimane di attività lavorativa normale.
Per alcune imprese è previsto che la Cassa integrazione guadagni ordinaria e quella straordinaria non possano superare i 24 mesi in un quinquennio mobile. Si tratta, in particolare, delle imprese:
- industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- artigiane, che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
Quando si decade dalla CIGO
La Cassa integrazione guadagni ordinaria non può essere cumulata con le attività di lavoro autonomo o subordinato, anche se iniziate prima che il lavoratore sia stato collocato in cassa integrazione.
Ciò posto, se il lavoratore non comunica tempestivamente all'Inps che sta svolgendo attività lavorativa, lo stesso decade dal diritto all'integrazione salariale.
Domanda di Cassa integrazione guadagni ordinaria
La domanda di Cassa integrazione guadagni ordinaria va presentata dall'impresa all'Inps telematicamente, seguendo l'apposita procedura, entro 15 giorni da quando è iniziata la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa.
Se alla base della domanda vi è un evento oggettivamente non evitabile, il termine per presentarla è la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
In caso di ritardo, l'integrazione salariale non può aver luogo per periodi anteriori al lunedì della settimana precedente alla richiesta.
Nella domanda occorre indicare:
- la causa della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro,
- la sua durata presumibile,
- i nominativi dei lavoratori interessati,
- le ore richieste.
Data: 21 luglio 2020