Creazione Casellario assistenza
L’art. 15 del decreto-legge, istituisce, presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la
conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti
aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. Secondo l’art.2, il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che
forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmetteranno obbligatoriamente in via telematica al Casellario, i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dall'INPS.