Tracciabilita' dei pagamenti
Ai fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, in base all’art.20, viene stabilito unl tetto alla tracciabilità dei contanti da 12.500, previsti dalla disciplina precedente (ex art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), a 5.000 euro. Sarà pertanto obbligatorio, sopra la soglia dei 5000 euro effettuare i pagamenti di beni o servizi con assegni non trasferibili, bonifici o altre modalita' di pagamento bancario, postale, o mediante sistemi di pagamento elettronico. Inoltre la manovra apporta modifiche allo stesso decreto legislativo n. 231/2007 con l'introduzione, all'art. 58, dopo il comma 7, di una nuova disposizione che prevede che la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di tale obbigo, non potrà essere comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro.