Ammortizzatori sociali per i lavoratori non rientranti nell'ambito di applicazione dell'indennità di mobilità.
Novità in tema di ammortizzatori sociali per lavoratori che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'indennità di mobilità. L’art. 18, comma 2, prevede infatti delle modifiche che porteranno, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge di manovra, all’abrogazione dell’art. 19, comma 10-bis, del Decreto-legge 185/2008 che riconosceva, in favore dei lavoratori non destinatari dell'indennità di mobilità, la possibilità di ricevere un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Sempre per la stessa categoria di lavoratori, la manovra prevede l’applicazione della normativa di disoccupazione, (ex art.19, co. 1, Rdl 636/1939), per ciò che concerne la contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della L. 247/2007. Invece del trattamento soppresso, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, il Ministero del Lavoro avrà la facoltà, di concerto con il ministro dell'Economia, di erogare un trattamento aggiuntivo, ai lavoratori non destinatari dell'indennità di mobilità, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro e qualora i lavoratori medesimi siano percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali. Il trattamento aggiuntivo è pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l'indennità di mobilità, per un numero di mesi pari alla durata dell'indennità di disoccupazione.