Auto blu.
In base a quanto previsto dall’art. 2 della manovra, la cilindrata delle auto di servizio non può superare i 1600 cc. L’eccezione a questa regola generale è prevista per le auto del Capo dello Stato, ai presidenti del Senato e della Camera, del presidente del Consiglio dei ministri e del presidente della Corte costituzionale nonché le auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza. Saranno utilizzate, fino alla loro dismissione o rottamazione, le auto ancora in servizio senza possibilità di sostituzione. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, verranno disposte le modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio con lo scopo di ridurne numero e costo.