Benefit: divieto dopo la cessazione dall'ufficio.
L’articolo 4 della manovra introduce un divieto di attribuzione di benefici ai titolari di incarichi o cariche pubbliche, elettive o conseguite per nomina, dopo la cessazione dall'ufficio. Il divieto ha per oggetto l’utilizzo di immobili pubblici, anche ad uso abitativo, l’impiego di personale pubblico, l’impiego di mezzi di trasporto o apparati di comunicazione e di informazione appartenenti ad organi o enti pubblici o da questi comunque finanziati. Esclusi dall’applicazione della disposizione, le misure di medesimo contenuto, adottate in attuazione di norme in materia di sicurezza nazionale o di protezione personale (come le scorte). Il divieto si riferisce ai titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica, elettiva o conseguita per nomina, inclusi quelli assunti in organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, compresi Consigli, Giunte e Presidenti regionali. L'unica eccezione al generale divieto riguarda il trattamento degli ex Presidenti della Repubblica. Senato della Repubblica, Camera dei deputati e Corte costituzionale dovranno limitare nel tempo i suddetti benefici riconosciuti ai rispettivi presidenti dopo la cessazione della carica.