Disposizioni sui residui: riduzione del termine di perenzione, procedura di ricognizione e abrogazione delle norme sulla conservazione dei residui di stanziamento.
Disposizioni modificative della disciplina sui termini di perenzione dei residui e della procedura di ricognizione annuale degli stessi, nonché abrogazioni di norme che dispongono la conservazione in deroga dei residui di stanziamento. Dispone la riduzione del termine per la perenzione dei residui passivi propri di conto capitale e di alcuni residui passivi di parte corrente. Viene ridotto da tre a due anni il termine di perenzione dei residui passivi propri di conto capitale analogamente a quanto già previsto per i residui passivi di parte corrente. Soppressa disposizione che consentiva, per i residui di spese correnti concernenti spese per lavori, forniture e servizi, di essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui era stato iscritto il relativo stanziamento. Il termine anche qui è portato a due anni. Modificata la disciplina sulle modalità di quantificazione dell'ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare a seguito di apposito programma di ricognizione, e le modalità di successivo utilizzo (art. 3, co. 39, l. 244/2007).