Espropri per pubblica utilità
Al testo unico sugli espropri (dpr 327/2001), viene introdotta una nuova disposizione, l’art. 42-bis in materia di acquisizione al patrimonio indisponibile dell'autorità di beni immobili utilizzati per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido provvedimento di esproprio o di dichiarazione di pubblica utilità, prevedendo che sia la pubblica amministrazione a stabilire l'indennizzo sommando al valore di mercato del bene i danni, patrimoniali e non. La norma dispone il pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni, pena la perdita della proprietà dell'area da parte della pubblica amministrazione. La nuova disciplina si rendeva necessaria alla luce del vuoto normativo causato dalla sentenza della Corte costituzionale 393 del 2010, che aveva abrogato la precedente procedura della cosiddetta acquisizione sanante contenuta nell'articolo 43 del Dpr 327 citato sotto il profilo dell'eccesso di delega. Le disposizioni si applicano non solo quando manchi del tutto l'atto espropriativo, ma anche in relazione alle ipotesi in cui sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio.