Lampedusa, zona franca urbana.
L’articolo 23, commi 44 e 45, considerato lo stato di crisi nell'isola di Lampedusa, differisce il termine al 30 giugno 2012 il termine relativo alla sospensione dei versamenti tributari, e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti e di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa alla data della dichiarazione dello stato di emergenza.