Organizzazioni sindacali fasciste
L’art. 18, comma 17, ripristina con effetto retroattivo, l'articolo 43 del Dlgs 369/1944, i tema di soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni. Tale articolo ha fatto salve le disposizioni contenute nei contratti collettivi e negli accordi economici delle organizzazioni sindacali fasciste.