Accertamenti fiscali e sanzioni.
Come previsto dal comma 17, la legge di stabilità amplia i poteri degli uffici periferici del Fisco e quelli degli uffici dell’Amministrazione finanziaria, per quanto riguarda gli accertamenti fiscali parziali. Dal primo febbraio 2011, come specificato dal comma 18 (che apporta modifiche al d.lgs. 218/1997, “Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale”, modificando in particolare gli artt. 2, comma 5, 3, comma 3 e 15, comma 1) saranno aumentate da un quarto a un terzo del minimo previsto dalla legge, le sanzioni amministrative applicabili in caso di accertamento con adesione riferito alle imposte dirette e indirette e saranno aumentate sempre da un quarto ad un terzo le sanzioni nel caso in cui il contribuente rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute. Il comma 19 apporta modifiche al comma 6 dell’articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni (disposizioni sul processo tributario): pertanto a partire dal primo febbraio 2010, in caso di avvenuta conciliazione, le sanzioni amministrative non si applicano più nella misura di un terzo ma nella misura del 40% delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. Quindi la misura delle sanzioni non potrà essere inferiore (non più ad un terzo) al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Il comma 20 dell’art. 1 della legge di stabilità modifica il decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni tributarie). In particolare, dal 1º febbraio 2011, vengono aumentate le sanzioni anche in caso di ravvedimento operoso, il ravvedimento che si riferisce ad una violazione che non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.