Credito d'imposta per ricerca e sviluppo
Come stabilito dal comma 25 (art.1) della legge di stabilità, viene autorizzata una spesa pari a 100 milioni di euro per il finanziamento delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca. Il credito d’imposta si riferisce agli investimenti realizzati a decorrere dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, in una misura stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dello sviluppo economico rapportata ai costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Sempre il comma 24 specifica che il credito d’imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’Irap. È con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dello sviluppo economico, che verranno individuate le disposizioni di attuazione e le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione e le modalità di fruizione del credito d’imposta nel rispetto del limite di spesa.