Frequenze radioelettriche banda larga
In base all’art. 1, comma 8, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, avvia le procedure per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l’utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003). Inoltre, in coerenza con la normativa dell’Unione europea, il Ministro dello sviluppo economico fissa la data per l’assegnazione delle frequenze della banda 790-862 MHz e delle altre risorse eventualmente disponibili ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. La liberazione delle frequenze suindicate, deve comunque avere luogo entro il 31 dicembre 2012. Il ministro dello Sviluppo economico individua la data di assegnazione e sostituisce le frequenze già assegnate, con altre che si rendano nel frattempo disponibili. Sempre il comma 8 specifica che il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive si dovranno adeguare a queste disposizioni. Sempre il Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 dicembre 2012, (data di cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica), provvederà ad assegnare i diritti d’uso del radiospettro, anche mediante trasformazione del rilascio provvisorio in assegnazione definitiva. Nel caso in cui queste frequenze assegnate non vengano utilizzate, il ministero dello Sviluppo economico revocherà la concessione o ridurrà l’assegnazione, acquisendo il diritto di disporre delle frequenze precedentemente assegnate. Prima della data stabilita per la definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla definitiva assegnazione dei diritti d’uso del radiospettro, anche mediante la trasformazione del rilascio provvisorio in assegnazione definitiva dei diritti d’uso, e rilascia i relativi titoli abilitativi. Come precisato dal comma 10, in seguito all’assegnazione dei diritti d’uso del radiospettro, i soggetti privi del necessario titolo abilitativo si astengono dal compiere atti che comportino l’utilizzo delle radiofrequenze o che siano suscettibili di interferire con il legittimo uso delle stesse da parte di terzi. L’attivazione, (anche su reti SFN, Single Frequency Network), di impianti non preventivamente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico determina oltre alla disattivazione dell’impianto illecitamente attivato, la sospensione temporanea del diritto d’uso da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la revoca dello stesso diritto d’uso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, fissano gli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d’uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un uso più efficiente dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali. In ogni caso, il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il diritto di disporre dei diritti d’uso sulle radiofrequenze precedentemente assegnate. In caso di trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale in mancanza del necessario titolo abilitativo, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, al soggetto che ne ha la responsabilità editoriale si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie, fino a 2,5 milioni di euro di multa (come previsto dall’articolo 98, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni). L’operatore di rete che ospita nel proprio blocco di diffusione un fornitore di servizi di media audiovisivi privo di titolo abilitativo rischia la sospensione o alla revoca dell’utilizzo della risorsa assegnata con il diritto d’uso. Come precisa il comma 13, si prevede che i proventi derivanti dall’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze radioelettriche si aggirino intorno ai 2400 milioni di euro. Tali procedure di assegnazione devono concludersi in termini tali da assicurare che gli introiti siano versati all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2011. Nel caso in cui tali introiti non vengano versati, ci sarà una riduzione lineare delle spese di ciascun dicastero. Da queste riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.