Iva cessione Immobili
Il comma 86, art. 1 della legge di stabilità, modifica una disposizione contenuta nel testo di legge sull’Iva (Istituzione e disciplina dell’Imposta sul valore aggiunto, D.P.R. 633/1972, in particolare l’art. 10, co. 1, n. 8-bis): in questo modo non sono esenti dal pagamento dell’Iva le cessioni di fabbricato effettuate dalle imprese costruttrici entro 5 anni dal termine della costruzione. Tale estensione si riferisce inoltre anche alle imprese di ristrutturazione che effettuano interventi previsti dalla normativa. Il termine precedentemente previsto dalla normativa era di 4 anni.