Pensioni e decorrenza trattamenti pensionistici
L’articolo 1, comma 2, (che rinvia all’allegato 2), indica, per l’anno 2011, gli adeguamenti degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato per la gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali verso alcune specifiche forme di gestione delle pensioni, in particolare in favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondo lavoratori autonomi, gestione speciale minatori, ed Enpals (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo). Con la modifica dell’art. 12 d.l. 78/2010, viene prevista la facoltà di prolungare l'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico, nei limiti del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione e applicazione, nel limite di 10 mila unità, della normativa previgente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici per una serie di lavoratori che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal primo gennaio 2011.