Servizio Sanitario Nazionale
Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato di 347,5 milioni di euro per l’anno 2011, per far fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni, per i primi cinque mesi dell’anno 2011. Limitatamente ai risultati d’esercizio dell’anno 2010, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, (accordo sottoscritto ex art.1, co. 180, l.311/2004, e successive modificazioni), è consentito provvedere alla copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure di copertura risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2010. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti, per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010), non producono effetti dalla suddetta data fino al 31 dicembre 2011 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità istituzionali dei predetti enti, delle somme agli stessi trasferite questo periodo. Inoltre viene inserito all’art. 2, del d.l. 125/2010, il comma 2-bis che deroga al blocco del 10% del turn-over del personale sanitario qualora sia avvenuta entro il 31 dicembre 2010 una verifica positiva dell’attuazione parziale del piano rientro deficit sanitario.