Anticresi
L'anticresi, secondo l'art. 1960 c.c., è il contratto con cui il debitore (o un terzo) si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinchè questi ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e al capitale
- Anticresi: cos'è e come funziona
- La forma dell'anticresi
- Anticresi: chi può costituirlo e su quali beni
- La durata dell'anticresi
- Anticresi: quando il contratto è nullo
Anticresi: cos'è e come funziona
L'anticresi è un contratto disciplinato dagli artt. 1960-1964 del codice civile.
In virtù di esso il debitore o un terzo si assumono l'obbligo di consegnare un immobile al creditore, a titolo di garanzia, affinché ne faccia propri i frutti imputandoli agli interessi, se dovuti, e al capitale. L'anticresi è quindi un negozio accessorio di garanzia, che si caratterizza per la possibilità del creditore di ritenere l'immobile di proprietà del debitore, fino al completo soddisfacimento del suo credito, con il diritto di acquisirne i frutti fino a tale scadenza.
Trattasi di un contratto oneroso e consensuale in cui la consegna del bene rappresenta l'esecuzione dell'accordo intercorso tra le parti e non il momento costitutivo del negozio.
La forma dell'anticresi
L'art. 1350 c.c. prevede poi che l'anticresi debba essere stipulato in forma scritta (atto pubblico o scrittura privata) a pena di nullità e che, per renderlo opponibile ai terzi sia trascritto nei registri immobiliari.
Anticresi: chi può costituirlo e su quali beni
Il diritto di anticresi può essere costituito dal proprietario, dall'usufruttuario e dall'enfiteuta dell'immobile, poiché trattasi di situazioni in cui il bene produce frutti. I beni oggetto di anticresi sono infatti tutti quegli immobili che producono o sono potenziali produttori di reddito (edifici urbani e fondi rustici).
Ai sensi dell'art. 1961 c.c. il creditore, a fronte del diritto di ritenzione, ha l'onere di pagare i tributi e i pesi annuali dell'immobile. Le parti però possono derogare la presente condizione, stabilendo che a sostenere tali oneri sia diverso soggetto.
La durata dell'anticresi
L'art. 1962 c.c. stabilisce che le parti possano stabilire la durata del contratto. In ogni caso esso non può durare oltre il soddisfacimento del credito e comunque mai più di dieci anni, a pena di nullità. Il debitore può comunque adempiere il proprio obbligo prima della scadenza, provocando l'estinzione dell'anticresi e la restituzione del bene.
Anticresi: quando il contratto è nullo
L'art. 1963 c.c. sancisce la nullità del patto commissorio anticretico. Non è infatti giuridicamente possibile convenire il trasferimento dell'immobile a titolo di proprietà al creditore, neppure se il debitore è inadempiente. L'art. 1964 c.c. infine dispone che, tranne nell'ipotesi contemplata dall'art 1448 c.c., le parti possono convenire la compensazione totale o parziale dei frutti con gli interessi. In questo caso il debitore può estinguere la propria obbligazione, rientrando così in possesso dell'immobile.
Il contratto di anticresi, a differenza dell'ipoteca, non ha molto successo pratico, soprattutto se il bene immobile da consegnare risulta particolarmente fruttuoso. In questo caso è infatti evidente che il debitore non avrebbe alcun interesse a cederlo in garanzia al creditore.
Data aggiornamento: 15 gennaio 2020