Caparra confirmatoria: guida completa
La caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) è quella somma di denaro (o quantità di cose fungibili) che una parte consegna all'altra, al momento della conclusione del contratto (ad es. compravendita), per garantire l'adempimento delle obbligazioni contrattuali
- Cos'è
- Restituzione
- Forma della caparra confirmatoria
- Natura e funzione
- Effetti
- Caparra confirmatoria e penitenziale: differenza
- Caparra e acconto: differenza
Cos'è la caparra confirmatoria
Già prevista dal codice civile del 1865, la disciplina giuridica attuale della caparra confirmatoria è contenuta nell'art. 1385 c.c., secondo il quale:
"se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali".
Il patto di caparra può intervenire anche successivamente alla conclusione del contratto e al versamento dell'importo pattuito (o della quantità di beni fungibili stabilita), purché anteriormente alla scadenza dell'obbligazione (Cass. n. 3071/2006)
Restituzione caparra confirmatoria
Se la parte che ha versato la caparra diventa inadempiente l'altra parte può recedere dal contratto e trattenere la caparra a titolo di risarcimento del danno, senza bisogno di dimostrare l'ammontare del danno subito.
Se però la parte inadempiente è quella che ha ricevuto la caparra, l'altra parte potrà recedere dal contratto ed esigere il pagamento del doppio della caparra.
Quando entrambe le parti risultano adempienti alle obbligazioni che scaturiscono del contratto, la caparra sarà restituita.
In alternativa, ed è questa l'opzione più diffusa, la stessa sarà imputata nella prestazione, ad esempio portandola in detrazione sul prezzo di una vendita.
La forma della caparra confirmatoria
In merito alla forma del patto di caparra, non è richiesta la consacrazione in formule particolari, né una sottoscrizione apposita delle parti, qualora lo stesso sia inserito nelle clausole generali del contratto, poiché non ha natura vessatoria (Cass. n. 1168/2004).
È necessario tuttavia che l'accordo tra le parti sia esteriorizzato: affinché, infatti, il patto relativo alla dazione di una somma di danaro (o di una quantità di cose fungibili) sia qualificato come caparra confirmatoria occorre una formulazione espressa, configurandosi altrimenti un mero acconto della prestazione (Cass. n. 3833/1977).
Esempio fac-simile caparra confirmatoria
Di norma, il patto con il quale la dazione di una somma di denaro viene qualificata come caparra confirmatoria è inserito all'interno del preliminare di vendita.
In tale contratto, si può inserire un articolo del seguente tenore:
"Tizio consegna la somma di euro ____________ a titolo di caparra confirmatoria a Caio, che la riceve e ne rilascia quietanza.
Per l'effetto, in caso di inadempimento di Tizio, Caio ha diritto a trattenere la predetta somma o a restituirla e agire ai sensi dell’art. 1453 c.c.; in caso di inadempimento di Caio, questi dovrà restituire a Tizio il doppio della suddetta somma.
Se entrambe le parti risulteranno adempienti, la somma versata a titolo di caparra verrà imputata alla prestazione dovuta da Tizio".
Ricevuta caparra confirmatoria
Per maggiore scrupolo e onde evitare che in seguito si verifichino problemi di qualsiasi natura, chi versa la caparra confirmatoria può chiedere il rilascio di una specifica ricevuta, con la quale l'altra parte attesta di aver effettivamente ricevuto la somma che gli è stata versata.
Natura e funzione della caparra confirmatoria
Il patto di caparra ha natura reale poiché presuppone, per la sua efficacia, che l'importo pattuito (o la quantità di cose fungibili) venga effettivamente consegnato all'altra parte.
Secondo la giurisprudenza, la natura della caparra confirmatoria è "composita" e la sua funzione "eclettica" (Cass. n. 6463/2008): la stessa vale infatti come "garanzia dell'esecuzione del contratto", poiché destinata ad essere incamerata in caso di inadempimento della controparte e potendo essere avvicinata, sotto tale profilo, alla cauzione; consente, inoltre, in via di "autotutela", di recedere dal contratto senza la necessità di rivolgersi al giudice; ha, infine, funzione di "preventiva e forfettaria liquidazione del danno" derivante dal recesso cui la parte è stata costretta per via dell'inadempimento dell'altro contraente (Cass. n. 11356/2006; n. 4411/2004).
In merito a tale ultima funzione, afferma la giurisprudenza prevalente che "il diritto di recedere dal contratto e di trattenere la caparra ricevuta (ovvero di pretendere il doppio della caparra versata) in caso di inadempimento della controparte costituisce l'effetto proprio della clausola con cui le parti hanno convenuto, nel concludere il contratto, la dazione di una somma di denaro quale caparra confirmatoria, esprimendo per tale via la loro volontà di applicare al negozio la disciplina propria di tale istituto, cui va riconosciuta la funzione di una preventiva e convenzionale liquidazione del danno per inadempimento, e di derogare, nel contempo, sia pure in forma non definitiva, essendo sempre salva la facoltà per la parte non inadempiente di avvalersi del diverso rimedio della risoluzione, la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale" (Cass. n. 6463/2008).
Effetti della caparra confirmatoria
Nel caso di inadempimento dell'obbligazione contrattuale, la disposizione codicistica distingue, in base al soggetto che si rende inadempiente, due ipotesi: se l'inadempimento è imputabile alla parte che ha versato la caparra, l'altra può decidere di recedere dal contratto e di trattenere la caparra versata; se, invece, l'inadempimento è imputabile alla parte che ha ricevuto la caparra, l'altra parte ha sempre la facoltà di recedere dal contratto e di richiedere il doppio della caparra versata.
In entrambi i casi, la parte non inadempiente può comunque decidere di non esercitare il diritto di recesso, optando piuttosto per l'esecuzione o la risoluzione del contratto, fatto salvo, comunque, il diritto al risarcimento del danno secondo le regole generali previste dall'art. 1223 c.c. (Cass. n. 18850/2004; n. 1301/2003), dovendo provare "il pregiudizio subito nell'an e nel quantum, giacché la caparra conserva solo la funzione di garanzia dell'obbligazione risarcitoria" (Cass. n. 9040/2006).
In questa ipotesi, la parte non potrà incamerare la caparra, "essendole invece consentito trattenerla a garanzia della pretesa risarcitoria", ovvero "in acconto su quanto spettantele a titolo di anticipo dei danni che saranno in seguito accertati e liquidati" (Cass. n. 11356/2006; n. 9091/2004; n. 849/2002; n. 7180/1997).
Caparra confirmatoria e caparra penitenziale
Da quanto sopra affermato emerge la differenza fondamentale tra la caparra confirmatoria e la "caparra penitenziale" disciplinata dall'art. 1386 c.c.
È sufficiente osservare che mentre la prima ha funzione di autotutela e di preventiva liquidazione del danno in caso di inadempimento della controparte, senza dover proporre domanda giudiziale e non ponendo limiti al danno risarcibile, la seconda costituisce un corrispettivo del diritto di recesso previsto a favore di una o di entrambi i contraenti e dagli stessi predeterminato (cfr. Cass. n. 17715/2020).
Differenza tra caparra e acconto
La caparra confirmatoria va tenuta distinta anche dall'acconto, anche se spesso in gergo i due termini vengono erroneamente utilizzati come sinonimi.
L'acconto, infatti, è il pagamento anticipato di una parte del prezzo concordato per l'acquisto di un determinato bene e non assolve altra garanzia che quella di testimoniare al venditore l'effettiva volontà di concludere il contratto. Al contrario della caparra, l'acconto non ha invece alcuna funzione risarcitoria e, se il contratto non si conclude, va semplicemente restituita, senza alcun diritto per il venditore di trattenerla o del compratore di esigerne il doppio, nel caso in cui l'affare non vada a buon fine per responsabilità dell'altra parte.
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Data: 2 febbraio 2022
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