L'interpretazione del contratto
In cosa consiste l'operazione ermeneutica di interpretazione del contratto, quali sono i criteri oggettivi e il valore delle intenzioni delle parti
- Cos'è l'interpretazione del contratto
- Interpretazione del contratto: la disciplina del codice civile
- La comune intenzione delle parti
- I criteri di interpretazione oggettiva
- L'interpretazione equitativa
Cos'è l'interpretazione del contratto
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Con l'espressione interpretazione del contratto si designa quella complessa operazione ermeneutica alla quale è chiamato il giurista e, in particolare, il giudice al fine di accertare il significato giuridicamente rilevante delle espressioni usate nel testo contrattuale, ossia di stabilire quale sia il contenuto dell'atto giuridico, di determinare l'intento pratico perseguito dalle parti e di definire gli effetti per i suoi autori o destinatari.
Mentre gli articoli 1362-1365 c.c contemplano quelli che sono definiti criteri di interpretazione soggettiva perché diretti alla ricerca della comune intenzione delle parti, gli articoli 1366-1370 dettano i criteri di interpretazione oggettiva che si rifanno alla clausola generale di buona fede o ad altri criteri che non si riconducono alla comune volontà delle parti.
Pertanto, l'oggetto dell'interpretazione non è la puntuale ricostruzione storica della volontà degli stipulanti, ma quello che appare oggettivamente voluto che risulti dalla formulazione dello stesso contratto.
"I canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia - desumibile dal sistema delle stesse regole - in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi e ne escludono la concreta operatività, quando l'applicazione degli stessi canoni strettamente interpretativi risulti, da sola, sufficiente per rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti.
Interpretazione del contratto: la disciplina del codice civile
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Il Codice civile, nel Libro IV, dedica un capo alla disciplina giuridica dell'interpretazione del contratto e il riferimento normativo è agli articoli da 1362 a 1371 c.c. Mentre gli articoli 1362-1365 c.c contemplano quelli che sono definiti criteri di interpretazione soggettiva perché diretti alla ricerca della comune intenzione delle parti, gli articoli 1366-1370 dettano i criteri di interpretazione oggettiva che si rifanno alla clausola generale di buona fede o ad altri criteri che non si riconducono alla comune volontà delle parti.
In base al principio di separazione fra canoni di interpretazione soggettiva e canoni di interpretazione oggettiva, l'interprete fa ricorso ai secondi solo nell'evenienza in cui non abbia avuto successo l'impiego dei primi.
La comune intenzione delle parti
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Ai sensi dell'articolo 1362 c.c, nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.Pertanto, l'oggetto dell'interpretazione non è la puntuale ricostruzione storica della volontà degli stipulanti, ma quello che appare oggettivamente voluto che risulti dalla formulazione dello stesso contratto.
La Cassazione sull'interpretazione del contratto
Per la Suprema Corte, se è vero che il giudice è tenuto ad indagare quale sia stata la comune volontà dei contraenti, è altresì vero che -qualora il senso letterale della convenzione riveli, per le espressioni usate, siffatte volontà, e non risulti alcuna ragione di divergenza fra lettera e spirito della convenzione- un'ulteriore interpretazione è inammissibile in quanto condurrebbe il giudice a sostituire la propria soggettiva opinione alla volontà effettiva dei contraenti.
"I canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia - desumibile dal sistema delle stesse regole - in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi e ne escludono la concreta operatività, quando l'applicazione degli stessi canoni strettamente interpretativi risulti, da sola, sufficiente per rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti.
Il significato letterale delle parole
Nell'ambito dei canoni strettamente interpretativi, poi, risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole - di cui all'articolo 1362, comma 1- con la conseguenza che, quando quest'ultimo canone risulti sufficiente, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa. E ciò, in quanto l'articolo 1362, comma 2 che invita ad identificare il significato dell'atto in base al comportamento complessivo delle parti, va applicato in via sussidiaria, ove l'interpretazione letterale e logica sia insufficiente".
I criteri di interpretazione oggettiva
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Ai sensi dell'articolo 1366, il contratto deve essere interpretato secondo buona fede. Si impone, così, all'interprete di dare al contratto il significato che gli attribuirebbero i contraenti corretti e leali. La clausola generale di buona fede
La clausola generale di buona fede impone, infatti, alle parti di agire con correttezza e lealtà, non ingenerando nella controparte false aspettative, preservando il ragionevole affidamento sul significato dell'accordo e salvaguardando la posizione della controparte contrattuale, nei limiti in cui ciò possa essere fatto senza un apprezzabile nocumento del proprio interesse.Gli effetti e gli usi
Sempre nel quadro dei criteri di interpretazione oggettiva, gli articoli successivi impongono:- di dare sia al contratto sia alle singole clausole di esso un significato che gli consenta di avere qualche effetto anziché un significato che non consentirebbe loro di averne alcuno rendendole nulle o comunque invalide (articolo 1367 c.c.) e
- di interpretare le clausole ambigue secondo gli usi, cioè secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso ovvero, qualora una delle parti contrattuali sia un imprenditore, secondo ciò che generalmente si pratica nel luogo in cui si trova la sede dell'impresa (articolo 1368 c.c.).
La tutela della parte più debole
Per quanto riguarda i contratti a condizioni generali ovvero conclusi mediante impiego di moduli o formulari, l'articolo 1370 c.c. introduce la regola in funzione della quale le clausole inserite in detti negozi s'interpretano, nel dubbio, a favore della parte contrattualmente più debole.
L'interpretazione equitativa
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L'interpretazione equitativa di cui all'articolo 1371 c.c. si configura quale estrema ratio: nei soli casi in cui l'applicazione degli altri criteri ermeneutici non si sia stata sufficiente per individuare l'intenzione delle parti, il contratto deve essere interpretato nel modo meno gravoso per il debitore, se si tratta di negozio a titolo gratuito ovvero in modo da realizzare l'equo contemperamento degli interessi delle parti, qualora si tratti di negozio a titolo oneroso. Il momento da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell'equo apprezzamento è quello della conclusione del negozio e non quello della decisione della lite.
Data: 15 gennaio 2020