La caparra penitenziale
Cos'è la caparra penitenziale, qual è la natura giuridica, la forma, la funzione, gli effetti e la differenza con la caparra confirmatoria e la multa penitenziale
- Cos'è la caparra penitenziale
- La forma della caparra penitenziale
- La funzione della caparra penitenziale
- La differenza con la multa penitenziale
- Gli effetti della caparra penitenziale
Cos'è la caparra penitenziale
La caparra penitenziale (da non confondersi con la caparra confirmatoria) è disciplinata dall'art. 1386 c.c., il quale al primo comma dispone che "se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso".
In altri termini, le parti possono pattuire che al momento del perfezionamento del contratto, venga consegnata una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, da far valere quale "prezzo" predeterminato contro il diritto di recedere previsto in favore di uno o di entrambi i contraenti.
La forma della caparra penitenziale
Pur non essendo richiesta una particolare consacrazione formale della caparra penitenziale, secondo la prevalente interpretazione della giurisprudenza non è sufficiente una mera previsione all'interno del contratto, anche se accompagnata dal termine "penitenziale" e dal richiamato all'art. 1386 c.c. che la contempla per "far ritenere sussistente un diritto di recesso unilaterale ad nutum, inteso come "ius poenitendi" svincolato dall'altrui inadempimento, occorrendo invece che un tale diritto sia stato espressamente pattuito, dovendosi ritenere in mancanza di ciò che la caparra abbia natura confirmatoria e quindi sanzionatoria dell'inadempimento dell'altra parte" (Cass. n. 11946/1993; n. 6506/1990; n. 2399/1988).
La funzione della caparra penitenziale
La caparra penitenziale, a differenza di quella confirmatoria che vale come cautela contro l'inadempimento, non ha funzione di risarcimento del danno per la mancata esecuzione del contratto, bensì di corrispettivo predeterminato del recesso per volontà unilaterale (Cass. n. 6577/1988). Difatti, seppur il recesso possa fare ingresso anche nella caparra confirmatoria, lo stesso può avvenire sotto il profilo della reazione di una parte all'inadempimento dell'altra, pertanto la somma prevista a titolo di caparra costituisce una sorta di liquidazione forfettaria del danno, fatta salva l'impregiudicata possibilità di ricorrere al risarcimento ordinario (Cass. n. 3027/1982).
La differenza con la multa penitenziale
Sotto il profilo della materiale dazione di denaro o di altri beni fungibili, la caparra penitenziale si differenzia anche dalla c.d. "multa penitenziale", ovvero dalla clausola che prevede la facoltà di recedere dal contratto per uno dei due contraenti, corrispondendo semplicemente all'altra parte una somma di denaro quale corrispettivo a fronte del recesso: pur essendo, in effetti, simile, il meccanismo differisce per il fatto che la disposizione ex art. 1373 c.c. costituisce una mera previsione contrattuale non accompagnata dalla contestuale dazione di denaro o di altri beni fungibili (Trib. Milano 21.8.1995; Cass. n. 6561/1991).
Gli effetti della caparra penitenziale
Una volta stipulato il patto di caparra, i contraenti si riservano la facoltà di scegliere tra il recesso e l'adempimento.
Nel primo caso, ex art. 1386 c.c., se il recedente è colui che ha versato la caparra penitenziale, l'effetto scaturente è quello di perdere la somma anticipatamente versata; viceversa, se il recedente è la parte che ha ricevuto la caparra, questi deve restituire il doppio della somma o della quantità di cose fungibili ricevute, alla parte adempiente.
Qualora invece il recesso non venga azionato e le parti danno esecuzione al contratto, la caparra perde la propria funzione "penitenziale" e conseguentemente deve essere restituita, ovvero imputata quale corrispettivo della prestazione dedotta in contratto.
Data: 15 gennaio 2020
Vedi anche:- La caparra confirmatoria