Responsabilità precontrattuale
La responsabilità precontrattuale o culpa in contrahendo (artt. 1337 e 1338 c.c.) deriva dal mancato rispetto degli obblighi a carico delle parti nel corso delle trattative e nel processo di formazione del contratto
- Cos'è la responsabilità precontrattuale
- Gli obblighi di buona fede
- Gli obblighi di comunicazione
- Natura della responsabilità precontrattuale
- Il danno risarcibile
Cos'è la responsabilità precontrattuale
[Torna su]
La fase preliminare alla stipulazione di un contratto è dominata dalle trattative e dallo scambio di proposte tra le parti, tese al raggiungimento o meno di un accordo ovvero addirittura alla revocazione della proposta o dell'accettazione prima della conclusione dello stesso, senza che a loro carico possano nascere specifiche responsabilità. Tuttavia, il legislatore al fine di garantire una tutela incisiva e puntuale anche nella fase delle trattative ha previsto le specifiche disposizioni di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c., che stabiliscono determinati obblighi a carico delle parti nel processo di formazione del contratto, sanzionando gli eventuali comportamenti dolosi o colposi posti in essere in violazione degli stessi.
Tale tipo di responsabilità, relativa alla lesione dell'altrui libertà negoziale, è denominata "precontrattuale".
La buona fede di cui parla la disposizione codicistica è quella oggettiva che impone alle parti di comportarsi correttamente sotto il profilo della lealtà e della tutela degli interessi dell'altra parte per non incorrere in comportamenti, dolosi o colposi, lesivi dell'altrui libertà negoziale, sostanziandosi soprattutto "nel dovere di cooperazione e di informazione, al convergente fine della stipulazione del contratto, che va individuato ed apprezzato in relazione alla concreta fattispecie" (Cass. n. 5920/1985).
Tra le figure sintomatiche che possono rientrare nell'ipotesi di cui all'art. 1337 c.c., la giurisprudenza ha individuato: la violazione degli obblighi di chiarezza, di custodia e segreto, di avviso e di informazione incombenti sulle parti, poiché sebbene le stesse abbiano "in ogni tempo, piena facoltà di verificare la propria convenienza alla stipulazione e di richiedere tutto quanto ritengano opportuno in relazione al contenuto delle reciproche future obbligazioni con conseguente libertà, per ciascuna di esse, di recedere dalle trattative indipendentemente dall'esistenza di un giustificato motivo" incontrano il limite "del rispetto del principio di buona fede e correttezza, da intendersi, tra l'altro, come dovere di informazione della controparte circa la reale possibilità di conclusione del contratto senza omettere circostanze significative rispetto all'economia del contratto medesimo" (Cass. n. 5297/1998).
Altra frequente ipotesi di responsabilità precontrattuale è rappresentata dalla rottura ingiustificata delle trattative che si verifica quando una delle parti, senza un valido motivo, recede dalle trattative condotte fino al punto da indurre l'altro contraente a confidare nella conclusione del contratto.
La disposizione codicistica impone alle parti un chiaro obbligo di comunicazione nonché un dovere di accertamento in ordine all'esistenza di eventuali cause invalidanti, facendo sorgere la responsabilità non solo in capo a chi conosceva la causa di invalidità del contratto ma anche in capo a chi "dovendo conoscere" detta causa non l'ha comunicata all'altra parte.
Tuttavia, non è configurabile una responsabilità per colpa in contrahendo "allorquando la causa di invalidità del negozio, nota a uno dei contraenti, e da questi in ipotesi taciuta, derivi da una norma di legge che per presunzione assoluta deve essere nota alla generalità dei cittadini" (Cass. n. 4258/1997; n. 3272/2001). Le norme degli artt. 1337 e 1338 c.c. mirano, infatti, "a tutelare nella fase precontrattuale il contraente di buona fede ingannato o fuorviato da una situazione apparente, non conforme a quella vera, e, comunque, dalla ignoranza della causa d'invalidità del contratto che gli è stata sottaciuta, ma se vi è colpa da parte sua, se cioè egli avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, venire a conoscenza della reale situazione e, quindi, della causa di invalidità del contratto, non è più possibile applicare le norme di cui sopra" (Cass. n. 5114/2001; n. 16149/2010).
Tale tipo di responsabilità, relativa alla lesione dell'altrui libertà negoziale, è denominata "precontrattuale".
Gli obblighi di buona fede
[Torna su]
Secondo il disposto di cui all'art. 1337 c.c. (rubricato "Trattative e responsabilità precontrattuale"), "le parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede". La buona fede di cui parla la disposizione codicistica è quella oggettiva che impone alle parti di comportarsi correttamente sotto il profilo della lealtà e della tutela degli interessi dell'altra parte per non incorrere in comportamenti, dolosi o colposi, lesivi dell'altrui libertà negoziale, sostanziandosi soprattutto "nel dovere di cooperazione e di informazione, al convergente fine della stipulazione del contratto, che va individuato ed apprezzato in relazione alla concreta fattispecie" (Cass. n. 5920/1985).
Tra le figure sintomatiche che possono rientrare nell'ipotesi di cui all'art. 1337 c.c., la giurisprudenza ha individuato: la violazione degli obblighi di chiarezza, di custodia e segreto, di avviso e di informazione incombenti sulle parti, poiché sebbene le stesse abbiano "in ogni tempo, piena facoltà di verificare la propria convenienza alla stipulazione e di richiedere tutto quanto ritengano opportuno in relazione al contenuto delle reciproche future obbligazioni con conseguente libertà, per ciascuna di esse, di recedere dalle trattative indipendentemente dall'esistenza di un giustificato motivo" incontrano il limite "del rispetto del principio di buona fede e correttezza, da intendersi, tra l'altro, come dovere di informazione della controparte circa la reale possibilità di conclusione del contratto senza omettere circostanze significative rispetto all'economia del contratto medesimo" (Cass. n. 5297/1998).
Altra frequente ipotesi di responsabilità precontrattuale è rappresentata dalla rottura ingiustificata delle trattative che si verifica quando una delle parti, senza un valido motivo, recede dalle trattative condotte fino al punto da indurre l'altro contraente a confidare nella conclusione del contratto.
Gli obblighi di comunicazione
[Torna su]
L'art. 1338 c.c. prevede, inoltre, che "la parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per aver confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto". La disposizione codicistica impone alle parti un chiaro obbligo di comunicazione nonché un dovere di accertamento in ordine all'esistenza di eventuali cause invalidanti, facendo sorgere la responsabilità non solo in capo a chi conosceva la causa di invalidità del contratto ma anche in capo a chi "dovendo conoscere" detta causa non l'ha comunicata all'altra parte.
Tuttavia, non è configurabile una responsabilità per colpa in contrahendo "allorquando la causa di invalidità del negozio, nota a uno dei contraenti, e da questi in ipotesi taciuta, derivi da una norma di legge che per presunzione assoluta deve essere nota alla generalità dei cittadini" (Cass. n. 4258/1997; n. 3272/2001). Le norme degli artt. 1337 e 1338 c.c. mirano, infatti, "a tutelare nella fase precontrattuale il contraente di buona fede ingannato o fuorviato da una situazione apparente, non conforme a quella vera, e, comunque, dalla ignoranza della causa d'invalidità del contratto che gli è stata sottaciuta, ma se vi è colpa da parte sua, se cioè egli avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, venire a conoscenza della reale situazione e, quindi, della causa di invalidità del contratto, non è più possibile applicare le norme di cui sopra" (Cass. n. 5114/2001; n. 16149/2010).
Natura della responsabilità precontrattuale
[Torna su]
In merito alla natura della responsabilità precontrattuale, si fronteggiano due orientamenti opposti. Secondo la tesi più accreditata dalla dottrina, e accolta dalla giurisprudenza prevalente, la figura in esame configura un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., poichè la violazione del dovere di buona fede nelle trattative, corrispondente alla lesione della libertà negoziale altrui, è riconducibile alla lesione del dovere generale del neminem laedere. Non è, infatti, ravvisabile, per una giurisprudenza consolidata e risalente, una natura contrattuale per la responsabilità in questione, poiché la stessa "sorge prima che un contratto venga ad esistenza" (Cass. n. 1650/1964), ma, come affermato dalle sezioni unite della S.C., si individua "una forma di responsabilità extracontrattuale che si collega alla violazione della regola di condotta stabilita a tutela del corretto svolgimento dell'iter di formazione del contratto" (Cass., Sez. Un., n. 9645/2001).
Per contro, altra parte della dottrina ritiene che la natura della responsabilità in esame sia contrattuale, sulla base del dato letterale di cui all'art. 1337 c.c. che usa l'espressione "parte" facendo chiaro riferimento alla violazione di un rapporto obbligatorio (ex art. 1173 c.c.) tra soggetti determinati. Secondo tale tesi, pertanto, si verte in tema di responsabilità per inadempimento dell'obbligazione di comportarsi secondo buona fede nel corso delle trattative, la cui fonte sarebbe da ricercare, non nella generica violazione del neminem laedere bensì nella violazione del vincolo che si instaura fra le parti a seguito del "contatto sociale" derivante dalle trattative instaurate.
Un'ultima tesi, infine, sostenuta da una dottrina minoritaria e trascurata dalla giurisprudenza, ponendo l'accento sulla natura atipica della responsabilità precontrattuale, ritiene che tale figura costituisca un'autonoma forma di responsabilità, dando vita ad un tertium genus.
Per contro, altra parte della dottrina ritiene che la natura della responsabilità in esame sia contrattuale, sulla base del dato letterale di cui all'art. 1337 c.c. che usa l'espressione "parte" facendo chiaro riferimento alla violazione di un rapporto obbligatorio (ex art. 1173 c.c.) tra soggetti determinati. Secondo tale tesi, pertanto, si verte in tema di responsabilità per inadempimento dell'obbligazione di comportarsi secondo buona fede nel corso delle trattative, la cui fonte sarebbe da ricercare, non nella generica violazione del neminem laedere bensì nella violazione del vincolo che si instaura fra le parti a seguito del "contatto sociale" derivante dalle trattative instaurate.
Un'ultima tesi, infine, sostenuta da una dottrina minoritaria e trascurata dalla giurisprudenza, ponendo l'accento sulla natura atipica della responsabilità precontrattuale, ritiene che tale figura costituisca un'autonoma forma di responsabilità, dando vita ad un tertium genus.
Il danno risarcibile
[Torna su]
Una delle questioni dibattute con riferimento alla responsabilità precontrattuale è quella della delimitazione dei danni risarcibili.Interesse negativo e interesse positivo
Secondo la giurisprudenza prevalente, gli stessi sarebbero limitati al c.d. "interesse negativo" (derivante dal pregiudizio subito dalla parte per essere stata coinvolta in trattative inutili e aver confidato nella conclusione di un contratto mai stipulato, ovvero per l'aver impiegato risorse ed energie nella conclusione di un contratto invalido o inefficace), diversamente dall'interesse positivo all'adempimento riconosciuto nella responsabilità contrattuale.Danno emergente e lucro cessante
Il danno, così circoscritto, è risarcibile nelle due componenti del "danno emergente" (consistente nelle spese sostenute nel corso delle trattative per viaggi, progettazione, compensi a tecnici, eventuali assunzioni e acquisti di attrezzature, ecc.) e del "lucro cessante" (consistente nella perdita delle chance di eventuali stipulazioni con altri soggetti di contratti altrettanto o maggiormente vantaggiosi) (Cass. n. 3746/2005; 9157/95).Interesse differenziale
Per parte della dottrina, invece, l'ambito dei danni risarcibili non dovrebbe essere limitato all'interesse negativo, giacchè oltre al recesso ingiustificato dalle trattative o alla conclusione di un contratto non valido o inefficace, dovrebbe ricondursi nell'alveo della responsabilità precontrattuale, anche la fattispecie della conclusione di un contratto a condizioni diverse da quello che si sarebbe stipulato in assenza del comportamento in mala fede dell'altra parte; in tal caso, il risarcimento dovrebbe ristorare il pregiudizio subito per il c.d. "interesse differenziale" (l'interesse, a concludere, appunto, un diverso contratto a differenti condizioni).Data aggiornamento: 04 febbraio 2022
Leggi anche: