La conclusione del contratto
Sebbene il codice civile preveda diverse modalità di perfezionamento del contratto, lo schema base individuato nell'articolo dedicato alla formazione del contratto è così prospettato: "il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte" (cfr. art. 1326 c.c.).
- Conclusione del contratto: la proposta
- Conclusione del contratto: l'accettazione
- Conclusione del contratto reale
Conclusione del contratto: la proposta
Secondo la migliore dottrina, la proposta può essere definita come la dichiarazione unilaterale, che contiene tutti gli elementi del contratto, emessa manifestando l'intenzione di obbligarsi. Può essere sia espressa che tacita.
Per alcuni si tratta di un atto negoziale, per altri di un atto prenegoziale.
Conclusione del contratto: l'accettazione
L'accettazione, invece, è la dichiarazione diretta al proponente (ovvero il comportamento concludente, nel caso di accettazione c.d. "tacita"), che contiene l'accoglimento della proposta che gli è stata formulata.
Essa ha carattere recettizio, nel senso che deve essere rivolta al proponente o a un suo valido rappresentante, in condizione di riceverla.
Anche in questo caso, gli interpreti sono divisi sulla sua natura di atto negoziale o prenegoziale.
Requisiti dell'accettazione
Dall'esame sistematico delle norme codicistiche, si ricava una serie di requisiti indispensabili affinché l'accettazione possa ritenersi valida; tra questi meritano particolare importanza:
- la piena conformità rispetto alla proposta (altrimenti ci si troverebbe di fronte a una controproposta),
- la tempestività (poiché deve pervenire entro un congruo termine che è fissato dallo stesso proponente ovvero reso necessario dalla natura dell'affari o dagli usi)
- il rispetto della forma eventualmente richiesta dal proponente per l'accettazione.
Conclusione del contratto reale
Lo schema base di conclusione del contratto appena analizzato, in ogni caso, non è sempre valido, ma è sufficiente solo per la conclusione del contratto consensuale, che richiede il mero consenso delle parti.
I contratti reali, infatti, si reputano conclusi solo quando vi è stata l'effettiva dazione del bene.
Aggiornamento: gennaio 2020