I piani di lottizzazione
La lottizzazione del terreno prevede la presentazione di un apposito progetto, subordinato alla stipula di una convenzione. Cosa sono i piani di lottizzazione, l'autorizzazione, la convenzione, l'attuazione e l'invito a presentare un piano
- La lottizzazione
- Cos'è il piano di lottizzazione
- Autorizzazione alla lottizzazione
- Piani di lottizzazione: la convenzione
- Attuazione delle convenzioni di lottizzazione
- Invito a presentare un piano di lottizzazione
La lottizzazione
Con il termine lottizzazione, nell'urbanistica, si intende la frammentazione di un terreno fatta con il fine di ricavarne delle porzioni individuali tra di loro separate, dette lotti, distinte sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista amministrativo.
L'obiettivo di tale operazione è quello di conferire a una porzione del territorio comunale un nuovo assetto, utilizzando per la prima volta un'area non ancora urbanizzata con la costruzione di uno o più fabbricati per un insediamento edilizio, residenziale o produttivo.
Nel corso degli anni passati, la lottizzazione è stata spesso oggetto di abusi e speculazioni immobiliari, tanto che oggi la stessa può essere fatta solo seguendo le procedure e le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dopo aver presentato un apposito piano di lottizzazione.
In caso contrario, si ha lottizzazione abusiva.
Cos'è il piano di lottizzazione
Il piano di lottizzazione è, quindi, uno strumento urbanistico a iniziativa prevalentemente privata, frutto di scelte concordate tra l'autorità urbanistica, i proprietari e gli imprenditori interessati relative alla divisione in lotti di una porzione del territorio comunale destinata all'edificazione.
Esso, quindi, costituisce una forma di attuazione della pianificazione urbanistica generale, richiesta ogniqualvolta si intenda realizzare un intervento edilizio che comporti nuove opere di urbanizzazione o aggravi la situazione delle opere di urbanizzazione esistenti.
Il piano di lottizzazione trova la sua fonte di disciplina nell'articolo 28 della legge urbanistica numero 1150/1942.
Autorizzazione alla lottizzazione
La lottizzazione dei terreni a scopo edilizio è possibile solo dopo l'approvazione da parte del Comune di riferimento del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione.
Quando tali strumenti sono stati emanati, i Comuni, fino a che non è approvato il piano particolareggiato di esecuzione, possono autorizzare la lottizzazione dopo aver ottenuto il nulla osta del provveditore generale alle opere pubbliche, sentita la Sezione urbanistica generale e la soprintendenza competente.
L'autorizzazione comunale è inoltre possibile anche quando il Comune che ha adottato il programma di fabbricazione o il piano regolatore generale non riceva, entro dodici mesi dalla presentazione al Ministero dei lavori pubblici, alcuna determinazione dalla competente autorità. A tal fine, tuttavia, è necessario che il piano di lottizzazione sia conforme al piano regolatore generale o al programma di fabbricazione.
Piani di lottizzazione: la convenzione
L'autorizzazione comunale ai piani di lottizzazione, in ogni caso, richiede la stipula di un'apposita convenzione, da approvarsi con deliberazione consiliare.
In essa vanno previsti:
- la cessione delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, in via gratuita ed entro termini prestabiliti e la cessione a titolo gratutito delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria;
- l'assunzione, da parte del proprietario, degli oneri delle opere di urbanizzazione primaria e di una quota (determinata in proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni) degli oneri delle opere di urbanizzazione secondaria o delle opere necessarie per l'allaccio della zona ai servizi pubblici;
- i termini entro i quali vanno ultimate le predette opere, che non devono eccedere i dieci anni;
- delle congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi che derivano dalla convenzione.
La convenzione va trascritta a cura del proprietario.
Attuazione delle convenzioni di lottizzazione
La legge urbanistica prevede che gli interventi previsti dalle convenzioni stipulate per i piani di lottizzazione possono essere attuati anche per stralci funzionali o per fasi e tempi distinti.
In tali ipotesi, la convenzione deve quantificare, per ogni stralcio funzionale, gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie. L'attuazione parziale, in ogni caso, deve essere coerente con l'intera area oggetto di intervento.
Invito a presentare un piano di lottizzazione
In alcuni casi, la presentazione di un piano di lottizzazione può avvenire anche su iniziativa pubblica.
Infatti, i sindaci dei Comuni forniti di programma di fabbricazione e di quelli dotati di piano regolatore generale, a prescindere dalla formazione di un piano particolareggiato di esecuzione, hanno la facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili che sussistono nelle singole zone a presentare un progetto per la loro lottizzazione entro un congruo termine.
In caso di mancata adesione all'invito, il sindaco provvede alla compilazione d'ufficio del piano.
Data: 15 gennaio 2020