La DIA - Dichiarazione di inizio attivitÃ
- Cos'è la DIA
- Quando aprire una DIA?
- DIA senza fine lavori
- Super DIA
- Come si fa la DIA?
- SCIA e CIL
- DIA O SCIA?
Cos'è la DIA
Quando aprire una DIA?
DIA senza fine lavori
Super DIA
La super DIA andava utilizzata anche per gli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi e per interventi di nuova costruzione di diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti delle precise disposizioni plano-volumetriche.
Come si fa la DIA?
La DIA andava presentata allo sportello comunale con tanto di progetto e relazione tecnica delle opere edilizie da realizzare e una certificazione con cui il tecnico si assumeva la responsabilità della conformità del progetto alla normativa urbanistica. Decorso un determinato periodo di tempo dalla data del protocollo la DIA, se non veniva rigettata esplicitamente, doveva considerarsi approvata.
SCIA e CIL
A partire dal 2010, tuttavia, tale procedura è stata in parte accantonata, perché, con riferimento ad alcuni interventi, è stata sostituita da procedure ancora più semplici come la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività ), la Cil (Comunicazione di Inizio Lavori) (eliminata dal decreto SCIA 2) e la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata).
Con i decreti attuativi della Riforma Madia, in particolare con il cd. decreto Scia 2 n. 222/2016, la DIA è stata sostituita definitivamente dalla SCIA, che ne ha preso il posto anche nei settori residuali nei quali la stessa era ancora utilizzata.
DIA e super DIA sono quindi uscite di scena e tutti gli interventi che un tempo richiedevano la Dichiarazione di Inizio Attività sono ora realizzabili attraverso la SCIA.
DIA O SCIA?
Ad oggi, dunque, i documenti principali da presentare per eseguire le opere edilizie sono due:
- il permesso di costruire per interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio attraverso nuove costruzioni o ristrutturazioni urbanistiche e opere che “portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela�;
- la SCIA o segnalazione certificata di inizio di attività per particolari interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento, varianti a permessi di costruire, ecc.