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La DIA - Dichiarazione di inizio attività 

La DIA (Dichiarazione di inizio attività o Denuncia di inizio attività), disciplinata dagli artt. 22 e 23 T.U. Edilizia, è un documento che serve per chiedere i permessi utili per svolgere determinati interventi edilizi. È stata sostituita dalla Scia dopo la riforma Madia del 2016 

Cos'è la DIA

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La DIA (Dichiarazione di Inizio Attività o Denuncia di inizio attività) era una procedura amministrativa che ha fatto la sua prima comparsa in Italia con la legge numero 47/1985 e poi è stata poi regolata dagli articoli 22 e 23 del DPR n. 380/2001, contenente il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. 

Quando aprire una DIA?

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Introdotta per semplificare e rendere più snello l'iter burocratico per la realizzazione di determinati interventi edilizi, inizialmente la DIA (un'autodichiarazione fatta dal committente dei lavori all'autorità amministrativa competente, corredata dalla relazione di un tecnico) serviva per la realizzazione delle opere interne. In seguito però la sua applicazione è stata estesa a quasi tutti gli interventi di edilizia, come ad esempio la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, il restauro e il risanamento conservativo e così via. 

DIA senza fine lavori

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Nel caso in cui, una volta ultimati i lavori non si provvedeva a comunicare la fine dei lavori per i quali era stata ottenuta la DIA, allora l'opera doveva considerarsi abusiva, a meno che non si provvedeva alla sanatoria. 

Super DIA

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Da un certo punto in poi, accanto alla DIA ha fatto la sua comparsa la cd. super DIA, che andava utilizzata per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia che portavano un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportavano un aumento di unità immobiliari o una modifica del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici. 

La super DIA andava utilizzata anche per gli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi e per interventi di nuova costruzione di diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti delle precise disposizioni plano-volumetriche. 

Come si fa la DIA?

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La DIA andava presentata allo sportello comunale con tanto di progetto e relazione tecnica delle opere edilizie da realizzare e una certificazione con cui il tecnico si assumeva la responsabilità della conformità del progetto alla normativa urbanistica. Decorso un determinato periodo di tempo dalla data del protocollo la DIA, se non veniva rigettata esplicitamente, doveva considerarsi approvata. 

SCIA e CIL 

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A partire dal 2010, tuttavia, tale procedura è stata in parte accantonata, perché, con riferimento ad alcuni interventi, è stata sostituita da procedure ancora più semplici come la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), la Cil (Comunicazione di Inizio Lavori) (eliminata dal decreto SCIA 2) e la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata).  

Con i decreti attuativi della Riforma Madia, in particolare con il cd. decreto Scia 2 n. 222/2016, la DIA è stata sostituita definitivamente dalla SCIA, che ne ha preso il posto anche nei settori residuali nei quali la stessa era ancora utilizzata.  

DIA e super DIA sono quindi uscite di scena e tutti gli interventi che un tempo richiedevano la Dichiarazione di Inizio Attività sono ora realizzabili attraverso la SCIA.  

DIA O SCIA?

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Ad oggi, dunque, i documenti principali da presentare per eseguire le opere edilizie sono due:

  • il permesso di costruire per interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio attraverso nuove costruzioni o ristrutturazioni urbanistiche e opere che “portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti  di immobili sottoposti a tutelaâ€?;

  • la SCIA o segnalazione certificata di inizio di attività per particolari interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento, varianti a permessi di costruire, ecc. 

Data: 25 febbraio 2022