Come si volge il procedimento per divorzio
In analogia a quanto previsto per la separazione personale, anche per il procedimento di divorzio il legislatore ha disciplinato due modi alternativi, di cui uno fortemente privilegiato in quanto basato sull'accordo delle parti almeno sulle decisioni principali inerenti i loro futuri rapporti reciproci, denominato divorzio "congiunto".
L'iter ha inizio con il deposito di un ricorso presso la cancelleria del tribunale (vedi: formula di ricorso per divorzio) ove uno o l'altro coniuge hanno la residenza o il domicilio (art. 4 legge n. 898/1970), da parte del coniuge interessato, che, peraltro può essere anche quello cui, in sede di separazione giudiziale, è stata addebitata la crisi coniugale. Alla domanda inoltrata da uno dei due segue o l'adesione o l'opposizione dell'altro coniuge.
A questo punto, l'art. 4 della legge n. 898/1970 descrive due fasi successive che ricordano molto quelle previste per il procedimento di separazione personale. Innanzitutto, le parti compariranno davanti al Presidente del Tribunale, al fine di esperire il tentativo di conciliazione. In caso d'insuccesso, il Presidente emette con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che ritiene adeguati nell'interesse dei coniugi e della prole, rimettendo poi le parti innanzi al giudice per l'istruzione vera e propria della causa.
Durante le udienze successive, che sono solitamente poche, data la particolare necessità di celerità e concentrazione del processo, il Tribunale potrà acquisire tutti gli elementi utili prevalentemente ai fini della determinazione dell'assegno divorzile.
Allo scopo, potrà disporre indagini, eventualmente anche con l'ausilio della polizia tributaria, (si veda art. 5, comma 9 della Legge n. 898/1970) qualora vi siano contestazioni o, comunque, l'organo giudicante non ritenga sufficienti le dichiarazione dei redditi e gli altri documenti relativi ai redditi e al patrimonio personale e comune, che i coniugi avranno obbligatoriamente depositato in cancelleria (cfr., sul punto, Cass. sent. n. 4067 del 1997).
Anche nel procedimento di divorzio, inoltre, è possibile che venga emessa sentenza parziale con la quale si pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per poi proseguire la causa al fine di regolamentare definitivamente gli aspetti controversi sorti tra i coniugi (ad es. l'importo dell'assegno divorzile). La sentenza è sempre impugnabile da ciascuna parte, nonché dal pubblico ministero, limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci. Una volta divenuta definitiva, la sentenza sarà annotata in calce all'atto di matrimonio, a cura dell'ufficiale dello stato civile.
Tale annotazione ha l'essenziale funzione di pubblicità, tanto che solo dal compimento di siffatto adempimento la sentenza spiegherà effetti nei confronti di tutti i terzi; per quanto riguarda i reciproci rapporti tra le parti, invece, gli effetti si produrranno dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
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