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La forma della donazione

I requisiti formali richiesti per la donazione, le regole, i soggetti e la giurisprudenza

Guida sulle donazioni
A conferma della peculiare incidenza negativa che ha la donazione nel patrimonio del donante, oltre a richiedere la piena capacità dello stesso, il legislatore impone anche rigorosi requisiti formali, i quali sono ispirati dall'intento di indurre ad una maggiore riflessione e ponderatezza il donante, con finalità di tutela, considerata appunto la depauperazione che l'atto donativo esercita sul suo patrimonio, destinate ad estendersi anche ai terzi interessati. 

Donazione: forma solenne  

Siffatta ratio delle norme che prevedono la solennità della forma trova riscontro nella circostanza che, allorché manchi un considerevole depauperamento della sfera economica del donante, l'art. 783, comma 1, del codice civile deroga alla regola generale contenuta nell'art. 782 c.c. e rende valida la donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili anche se manca l'atto pubblico, a patto che vi sia stata la tradizione, ossia la consegna della "cosa" da donare. 

La forma dell'atto pubblico

Passando, quindi, ad esaminare le regole formali previste in via generale per il contratto de quo, esso deve essere redatto da notaio o da altro pubblico ufficiale legittimato ad attribuire al documento pubblica fede dato che è richiesta "sotto pena di nullità", quindi ad substantiam, la forma dell'atto pubblico (per combinato disposto degli artt. 782 e 2699 c.c.). 

Soggetti legittimati

Tra i soggetti legittimati a redigere donazione, oltre al notaio, la legge comprende, in particolare, il console (o suo delegato) per la redazione di atti dei quali siano partecipi cittadini italiani ed anche di atti tra stranieri che debbano essere fatti valere in Italia, nonché il segretario comunale, per tutte le donazioni delle quali sia parte il Comune, per effetto della legge n. 127/1997 che gli ha attribuito il potere di rogare "tutti i contratti nei quali l'ente è parte", ma non i pubblici ufficiali, seppur autorizzati a rogare (r.d. n. 2440/1923), salvo i casi specifici regolati dalla l. n. 512/1982 per le donazioni allo Stato o agli enti pubblici territoriali, aventi ad oggetto beni o somme di denaro destinate all'acquisto, al restauro, alla valorizzazione o al godimento di beni culturali. 

La presenza dei testimoni

La legge notarile richiede anche la presenza di due testimoni (cfr. artt. 48 e 50, l. 16 febbraio 1913, n. 89), la cui mancanza comporta la nullità del contratto. 

La donazione di cose mobili, azioni e titoli di credito

Al fine di garantire un sufficiente grado di determinatezza all'oggetto della donazione, quando essa riguarda cose mobili, ai sensi dell'art. 782 c.c., queste devono essere specificate, con indicazione espressa del valore, nello stesso atto o in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio. Per quanto concerne le donazioni di azioni e quelle di titoli di credito, inoltre, la legge non richiede solo la redazione per atto pubblico, restando necessaria, altresì, l'adozione del procedimento formale che è rispettivamente previsto per la piena validità ed efficacia del trasferimento di tali peculiari beni.

La giurisprudenza sulla forma della donazione

Cassazione civile Sezione II sentenza del 30/06/2014 n. 14799
Ai sensi dell'art. 48 della legge notarile, per la validità della donazione, è necessaria l'assistenza di due testimoni, alla mancanza dei quali non può supplire neanche la prestazione del giuramento decisorio.

Cassazione civile Sezione un. sentenza del 12/06/2006 n. 13524
Il "negotium mixtum cum donatione" non richiede la forma dell'atto pubblico richiesta per la donazione diretta, essendo sufficiente la forma prescritta dello schema negoziale adottato.

Cassazione civile Sezione II sentenza del 15/03/2006 n. 5786
La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità (art. 783 c.c.) e va provata per iscritto con l'atto pubblico di donazione, essendo ammissibile la prova per testi o per presunzioni soltanto nel caso di perdita incolpevole del documento.

Cassazione civile Sezione II sentenza del 19/03/1998 n. 2912
L'attribuzione di un diritto reale immobiliare senza corrispettivo (se non costituisce adempimento di un'obbligazione, neppure morale o etica) fa presumere l'animus donandi e l'atto deve avere la forma pubblica, a pena di nullità, perché configura una donazione.

Cassazione civile Sezione II sentenza del 09/10/1991 n. 10612
Se nell'ambito del preliminare di vendita di un fabbricato, il proprietario del suolo adiacente si impegni a trasferirlo gratuitamente al promissario acquirente, per fargli realizzare così un prezzo maggiore, si deve escludere che siffatto impegno sia soggetto alla forma prescritta per la donazione, vertendosi in tema di negozio gratuito in favore di terzo, non di atto di liberalità in favore del destinatario dell'impegno medesimo.

Cassazione civile Sezione II sentenza del 21/04/1989 n. 1873
L'art. 783 c.c., nel disciplinare le donazioni di modico valore, prevede che la modicità dell'oggetto della donazione sia valutata obbiettivamente ed anche in rapporto alle condizioni economiche del donante: al tale fine il giudice deve compiere un'indagine complessa che, partendo dall'accertamento di dati analitici essenziali, attinenti al valore del bene in sè ed alla potenzialità economica di chi se ne spoglia, pervenga, mediante il loro contemperamento, ad affermare ovvero ad escludere che la liberalità incida in modo apprezzabile sul patrimonio del donante.

Cassazione civile Sezione II sentenza del 28/11/1988 n. 6416
Per consolidato indirizzo interpretativo di questa S.C. (cfr., fra le altre, le sentenze 19 febbraio 1985 n. 1446 e 9 dicembre 1982 n. 6723) le liberalità risultanti da atti diversi da quelli previsti nell'art. 769 cod. civ. sono soggette al regime delle donazioni limitatamente alla materia della revocazione (artt. 800 e segg. cod. civ.) ed a quella della riduzione per integrare la quota dovuta ai legittimari (artt. 555 e segg.). Per ciò che attiene al regime formale delle donazioni indirette e, perciò, anche del negozio misto con donazione, forma necessaria e sufficiente è, pertanto, solo quella che sia prescritta per gli atti da cui le liberalità risultano (artt. 1180, 1236, 1411, 1875, 1920 cod. civ.).


Cassazione civile Sezione III sentenza del 29/11/1986 n. 7064
È nulla, per difetto di forma, la donazione contenuta in una scrittura privata, denominata "transazione", con cui la parte si obbliga a versare al beneficiario una determinata somma mensile per tutta la durata della vita di quest'ultimo.

Cassazione civile Sezione un. sentenza del 12/06/2006 n. 13524
Il "negotium mixtum cum donatione" non richiede la forma dell'atto pubblico richiesta per la donazione diretta, essendo invece sufficiente la forma prescritta dello schema negoziale adottato.