Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
Aggiornamento al dicembre 2024
Cosa Sono gli Accordi di Ristrutturazione
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono strumenti di composizione della crisi d'impresa disciplinati dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII - D.Lgs. 14/2019). Si tratta di accordi negoziali tra il debitore e i suoi creditori, volti a superare la situazione di crisi attraverso la ristrutturazione dei debiti, senza necessariamente ricorrere alla liquidazione giudiziale.
A Cosa Servono e Quando Convengono
Gli accordi di ristrutturazione servono a:
Evitare la liquidazione giudiziale: permettendo al debitore di mantenere il controllo dell'impresa.
Favorire la continuità aziendale: consentendo la prosecuzione dell'attività imprenditoriale.
Soddisfare i creditori: attraverso un piano di pagamento concordato.
Ridurre i costi: evitando i costi della procedura giudiziale di liquidazione.
Convengono quando il debitore si trova in stato di crisi ma non ancora in stato di insolvenza conclamata, e quando esiste la possibilità di ristrutturare i debiti in modo ordinato e conveniente per tutte le parti.
Requisiti Essenziali
Ai sensi dell'art. 182-bis CCII, gli accordi di ristrutturazione devono:
Coinvolgere creditori: che rappresentino almeno il 60% dei crediti.
Essere sottoscritti: dal debitore e dai creditori aderenti.
Contenere un piano: che illustri le modalità di ristrutturazione e di soddisfacimento dei creditori.
Essere depositati: presso il tribunale competente.
Essere omologati: dal tribunale, che verifica il rispetto dei requisiti di legge.
Deposito, Pubblicità e Omologazione
L'accordo è depositato presso il tribunale del luogo dove il debitore ha il centro dei suoi interessi principali. La pubblicità avviene mediante:
Iscrizione nel registro delle imprese: per le società.
Notificazione ai creditori: mediante strumenti telematici, secondo le disposizioni del D.Lgs. 136/2024.
Omologazione giudiziale: il tribunale omologa l'accordo se conforme ai requisiti di legge.
Effetti verso i Creditori e Misure Protettive
Una volta omologato, l'accordo produce effetti erga omnes, vincolando anche i creditori dissenzienti, salvo specifiche eccezioni di legge. Tra gli effetti principali:
Impedimento di azioni esecutive individuali: contro il debitore, per tutta la durata dell'accordo.
Sospensione delle procedure esecutive: o di liquidazione giudiziale in corso.
Ristrutturazione e soddisfazione dei creditori: secondo le modalità concordate, favorendo la continuità aziendale.
Il D.Lgs. 136/2024 ha innovato le misure di tutela, rafforzando le garanzie di trasparenza e introducendo strumenti di monitoraggio e di verifica periodica dell'attuazione dell'accordo, anche mediante strumenti digitali e piattaforme telematiche.
Rapporto con il Concordato Preventivo
Gli accordi di ristrutturazione e il concordato preventivo sono strumenti complementari e differenziati:
Concordato preventivo: procedura giudiziale in cui il debitore propone un piano di soddisfazione dei creditori, soggetto a omologazione giudiziale, con finalità di evitare il fallimento.
Accordo di ristrutturazione: procedura negoziale, più flessibile, che può essere adottata anche in assenza di un procedimento giudiziale, purché conforme ai requisiti di legge e omologata dal tribunale.
In alcuni casi, gli accordi di ristrutturazione possono essere strumenti preparatori o alternativi al concordato preventivo, e la loro scelta dipende dalla natura della crisi, dalla volontà delle parti e dalle strategie di gestione della crisi stessa.
Rapporto con la Liquidazione Giudiziale
La liquidazione giudiziale rappresenta l'ultima ratio in caso di crisi irreversibile, con finalità liquidatorie e di realizzazione del patrimonio del debitore.
Gli accordi di ristrutturazione rappresentano, invece, strumenti di composizione negoziata della crisi, preferibili in presenza di possibilità di risanamento o di ristrutturazione ordinata del debito. Tuttavia, qualora le trattative falliscano o si accerti che la crisi sia irreversibile, si procederà con la liquidazione giudiziale.
Composizione Assistita della Crisi
Il CCII ha introdotto la composizione assistita della crisi, quale procedura di carattere volontario, che facilita il raggiungimento di accordi di ristrutturazione mediante il coinvolgimento di organismi di composizione della crisi (OCC) e di consulenti specializzati. Questa metodologia mira a favorire un approccio collaborativo e trasparente, anche mediante strumenti digitali, in linea con le innovazioni normative del D.Lgs. 136/2024.
Procedure Semplificate
Le recenti innovazioni normative hanno previsto procedure semplificate per la trattazione degli accordi di ristrutturazione, in particolare per le imprese di minori dimensioni, al fine di ridurre tempi e oneri burocratici, favorendo la diffusione di strumenti di composizione negoziata della crisi anche tramite piattaforme digitali e sistemi telematici, rafforzando la trasparenza e la pubblicità delle procedure.
Novità Normative del D.Lgs. 136/2024
Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 136/2024 riguardano:
Digitalizzazione e trasparenza: implementazione di piattaforme telematiche per la gestione e il monitoraggio degli accordi di ristrutturazione.
Rafforzamento delle misure di tutela dei creditori: strumenti di verifica e controllo automatizzati.
Innovazioni terminologiche: sostituzione del termine "fallimento" con "liquidazione giudiziale".
Incentivi all'uso di strumenti digitali: procedure più snelle, accessibili e trasparenti.
Conclusioni
Gli accordi di ristrutturazione si confermano come strumenti fondamentali nel panorama normativo attuale, particolarmente innovativi grazie alle recenti riforme e alle tecnologie digitali, rappresentando un elemento cruciale per favorire la risoluzione ordinata delle crisi aziendali e patrimoniali nel rispetto della normativa vigente e delle più recenti innovazioni legislative.
