Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
Tra le modifiche apportate dal legislatore della riforma (d. lgs. n. 5/2006 e successive) al previgente sistema fallimentare del r.d. n. 267/1942, rileva, in particolare, l'introduzione dell'istituto degli "accordi di ristrutturazione dei debiti�, molto diffuso nella prassi di molte legislazioni straniere per risolvere in via negoziale la crisi dell'impresa e ora riconosciuto anche nell'ordinamento italiano, all'interno del titolo III sul concordato preventivo (rubricato, appunto, "Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione") e tra le norme sull'omologazione (di cui al capo V).
La procedura degli accordi di ristrutturazione, facente parte del “concordato preventivo�, è stata introdotta nell'ordinamento dal d.l. 14/03/2005, n. 35 e modificata dal d.lgs. 169/2007, dal d.l. 78/2010 e dal d.l. n. 83 del 22/06/2012.
L'art. 182-bis (aggiunto dal comma 1 dell'art. 2 del dl 35/2005, c.d. "decreto competitività " e sostituito dal co. 4 dell'art. 16 del d. lgs n. 169/2007), attribuisce all'imprenditore in stato di crisi, la facoltà di domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un esperto sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei, nel rispetto dei termini indicati alle lettere a) e b) dello stesso articolo (120 giorni dall'omologazione per i crediti già scaduti a quella data; 120 giorni dalla scadenza per i crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione).
L'accordo viene pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia sin dal giorno della pubblicazione.
Tale pubblicazione produce due importanti effetti:
1) entro trenta giorni dalla stessa, sia i creditori che ogni altro interessato possono proporre opposizione innanzi al tribunale, il quale, una volta decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato, a sua volta reclamabile davanti alla corte d'appello ai sensi dell'art. 183;
2) nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione dell'accordo, sono inibite ai creditori, per titolo e causa anteriore a tale data, sia l'avvio o la prosecuzione delle azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, che l'acquisizione di titoli di prelazione, salvo che non siano stati concordati.
Il divieto può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo, attraverso la presentazione, presso il tribunale competente, della documentazione specificata nel comma 6° dell'art. 182-bis (ovvero la medesima documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) prevista dall'art. 161 L.F. per il concordato preventivo e una proposta di accordo attestante le trattative in corso con almeno il 60% dei creditori accompagnata dalla relazione di un professionista che ne attesti l'attuabilità e l'idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o hanno negato la disponibilità a trattare).
L'istanza di sospensione viene pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto (di inizio o prosecuzione) delle azioni esecutive e cautelari, nonché di acquisire titoli di prelazione se non concordati, sin dalla data di pubblicazione.
In seguito, il tribunale, verificata la documentazione presentata dall'imprenditore, fissa con decreto l'udienza entro 30 giorni, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa.
All'udienza, ove venga riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire all'accordo di ristrutturazione dei debiti, il tribunale dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione nei successivi sessanta giorni, entro i quali va depositato l'accordo definitivo corredato della relazione redatta dal professionista.
Il decreto è reclamabile a norma del quinto comma dell'art 182 bis. Dopo il deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti, nei termini assegnati dal tribunale, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3 , e 5 dell'art. 182 bis. Se nello stesso termine è depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi 6 e 7.
Sempre nell'ambito degli accordi di ristrutturazione, l'art. 182 ter, introdotto dal d.lgs. 5/2006 e modificato dal d.l.d 169/2007, dal d.l. 185/2008, dal d.l. 78/2010 e infine dalla legge 232/2016, prevede l'istituto della transazione fiscale che, attraverso il coinvolgimento dell'Agenzia delle Entrate e dell'agente della riscossione dei tributi, si pone l'obiettivo di ottenere un'agevolazione fiscale.
L'art. 182 quater, introdotto dal d.l. 31/05/2010 n. 78, convertito in legge 30/07/ 2010 n. 122 e modificato dal d.l. 22/06/2012 n. 83, convertito nella legge n. 134 del 7/08/2012 e dal d.l. 83/2015 ha la finalità di agevolare l'accesso al credito alle imprese in crisi.
L'art. 182 quinques introdotto dal d.l. 22/06/2012 n. 83, convertito in legge 7/08/2012 n. 134, e modificato dal d.l. 27/06/2015, n. 83, convertito, con modifiche, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 favorisce la continuità aziendale e la stabilità del concordato, promuovendo l'accesso al credito attraverso la prededucibilità degli stessi.
L'art. 182 sexies, anch'esso introdotto dal d.l. n. 83/2012 , dimostra la predilezione del legislatore per la risoluzione preventiva della crisi dell'impresa concedendo che, durante i procedimenti di concordato preventivo e di omologazione degli accordi di ristrutturazione, gli obblighi di capitalizzazione della società rimangano sospesi.
L'art. 182 septies introdotto con d.l. 83/2015 prevede la disciplina dell'istituto di ristrutturazione dei debiti quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari, prevedendo a tal fine una disciplina particolare.
Le novità del disegno di legge 2681/2017
Tra le materie oggetto della legge delega che il Governo dovrà riformare ci sono gli “accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento�. L'art. 5 del disegno di legge incentiva le forme di risoluzione stragiudiziale. A tale fine il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) estendere la procedura di cui all'articolo 182-septies delle L.F. all'accordo di ristrutturazione non liquidatorio o alla convenzione di moratoria conclusi con creditori, anche diversi da banche e intermediari finanziari, che rappresentano almeno il 75% dei crediti di una o più categorie giuridicamente ed economicamente omogenee;
b) eliminare o ridurre il limite del 60 % dei crediti previsto dall'art. 182-bis L.F., se il debitore non propone la moratoria del pagamento dei creditori estranei, né richiede le misure protettive previste dal comma 6 art 182 bis;
c) assimilare la disciplina delle misure protettive degli accordi di ristrutturazione dei debiti a quella prevista per la procedura di concordato preventivo, in quanto compatibile;
d) estendere gli effetti dell'accordo ai soci illimitatamente responsabili, alle stesse condizioni previste dalla disciplina del concordato preventivo;
e) prevedere che il piano attestato abbia forma scritta, data certa e contenuto analitico;
f) imporre la rinnovazione delle prescritte attestazioni nel caso di successive modifiche, non marginali, dell'accordo o del piano.
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